Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.11.10.5 Applicazione provvisoria
Non è prevista alcuna applicazione provvisoria.
2.11.10.6 Aspetti giuridici del testo di attuazione
2.11.10.6.1 Subordinazione al freno alle spese
Poiché non prevede spese superiori ai valori limite, né nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti spese superiori ai valori limite, il progetto non è subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
2.11.10.6.2 Conformità alla legge sui sussidi
Con il progetto di legge non si introducono nuove disposizioni in materia di sussidi; al contrario, vengono eliminati i falsi incentivi nelle modalità di sostegno esistenti.
2.11.10.6.3 Delega di competenze legislative
Le competenze legislative conferite al Consiglio federale si limitano a un oggetto ben preciso e sono sufficientemente concrete quanto a contenuto, scopo e portata.
Le deleghe previste dalla LAEl riguardano i contratti di fornitura di elettricità (art. 4c cpv. 2), il cambiamento di fornitore (art. 4d cpv. 3), il servizio universale (art. 6 cpv. 5), l’impostazione tariffale e la fatturazione (art. 7 cpv. 4), le quote minime di energie rinnovabili (art. 7a cpv. 3), l’approvvigionamento sostitutivo (art. 7c cpv. 2), il prelievo della riserva di energia (art. 8bquatercpv. 4), i piani pluriennali (art. 9d cpv. 3), le prescrizioni relative alla disgiunzione (art. 10 cpv. 4 e 5), l’informazione e la fatturazione (art. 12 cpv. 3), la società nazionale di rete (art. 18 cpv. 8), il monitoraggio (art. 22b cpv. 4) e lo strumento di confronto (art. 23a cpv. 2).
Nella LVTE le deleghe riguardano la disposizione vigente relativa alla trasmissione di informazioni alla ElCom (art. 12 cpv. 11) e l’attuazione degli obblighi e dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 (art. 20a cpv. 2).
Nella Lene non sono previste nuove disposizioni di delega.
2.11.10.7 Protezione dei dati
L’articolo 25 capoverso 1 amplia agli operatori delle borse dell’energia elettrica e all’organo di mediazione la cerchia dei soggetti tenuti a fornire informazioni. Questi dati non sono degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c LPD.
Un ulteriore obbligo di fornire dati deriva dall’obbligo di registrazione per i fornitori di cui all’articolo 4b LAEl; questa norma riguarda unicamente i dati delle persone giuridiche (art. 57r LOGA).
Nella LVTE viene integrata la base giuridica per il trattamento dei dati (art. 24 cpv. 1). Su questa base, la ElCom può ora trattare tutti i dati necessari all’adempimento dei