Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Anche con la revisione della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)591, l’Accordo sull'energia elettrica rimane compatibile. L’Accordo sull'energia elettrica si applica solo nei rapporti tra la Svizzera e l’UE e i suoi Stati membri, ma non nei rapporti con gli Stati AELS.
Al fine di garantire il mantenimento di norme il più possibile uniformi tra gli Stati membri dell’UE e dell’AELS, occorrerà esaminare un adeguamento della Convenzione AELS all’Accordo sull'energia elettrica tra la Svizzera e l'UE.
L’Accordo sull'energia elettrica e gli avamprogetti della legislazione di attuazione tengono conto degli attuali obblighi internazionali. In particolare l’apertura del mercato elettrico per tutti i consumatori finali rientra nel diritto commerciale internazionale.
Nell’attribuzione delle capacità della rete di trasporto transfrontaliera finora è stata data la priorità a determinate forniture (art. 17 cpv. 2 LAEl): da un lato, alle forniture risultanti da contratti di acquisto e fornitura internazionali conclusi prima del 31 ottobre 2002 e, dall’altro, alle forniture di centrali idroelettriche di frontiera, nella misura in cui il trasporto transfrontaliero è necessario per garantire le rispettive quote attribuite alla sovranità. Con l’attuazione dell’Accordo sull’energia elettrica592 nel diritto svizzero queste priorità decadono, fatta eccezione per le forniture da centrali idroelettriche di frontiera con una prenotazione di capacità massima di 65 MW. In seguito a questa modifica, la Convenzione del 23 agosto 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson deve essere adeguata di conseguenza.
2.11.10.4 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. In base all’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.
L’Accordo sull’energia elettrica include disposizioni importanti contenenti norme di diritto e richiede per la sua attuazione l’emanazione di leggi federali. Il decreto federale concernente l’approvazione del trattato sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (si vedano tuttavia le varianti al punto 4.1). Riguardo al raggruppamento della legislazione di attuazione si rimanda al punto 4.3.
591 RS 0.632.31
592 Allegato II sezioni B e C