Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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sulle derrate alimentari, altre legislazioni speciali e la legislazione sulla sicurezza dei prodotti, che copre tutti i prodotti.

Sezione 1: Requisiti dei materiali e oggetti

Art. 16

Il regolamento (CE) n. 1935/2004, che è fondamentale per disciplinare i materiali e oggetti nel diritto dell’UE, è elencato nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare e rientra quindi nel suo campo d’applicazione. L’attuale diritto svizzero sui materiali e oggetti è già ampiamente armonizzato con il regolamento (CE)

n. 1935/2004; pertanto, l’applicazione diretta del diritto UE non comporta nessuna modifica significativa.

Diversamente dagli altri oggetti d’uso previsti dal diritto svizzero, nell’UE i materiali e oggetti rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (UE) 2017/625, che sono altrimenti riservati ai prodotti alimentari. La riformulazione del capitolo 3 dedicato agli oggetti d’uso consente di chiarire che, nonostante questa categorizzazione nell’UE, in Svizzera i materiali e oggetti continuano ad essere considerati come oggetti d’uso. Questo è importante perché per i materiali e oggetti che nell’UE sono disciplinati in modo speciale, per gli aspetti orizzontali quali tasse o sanzioni secondo la legislazione svizzera sulle derrate alimentari si applicano le stesse disposizioni previste per gli altri oggetti d’uso. In questo modo, non è necessario un disciplinamento speciale dei materiali e oggetti, neanche per tali aspetti orizzontali.

Il capoverso 2 fa riferimento all’articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CE)

n. 1935/2004 per la protezione dagli inganni e non ai divieti di inganno di cui agli articoli 8 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002, che non si applicano alle derrate alimentari e coprono un campo d’applicazione più ampio. In primo piano vi sono aspetti quali la sicurezza, la composizione, l’idoneità o le caratteristiche dei materiali e oggetti. Il secondo periodo del capoverso 2 corrisponde al secondo periodo dell’articolo 18 capoverso 2 LDerr.

Il riferimento nel capoverso 3 è necessario per dare al Consiglio federale l’autorità di utilizzare, se necessario, il margine di manovra normativo che gli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 concedono agli Stati membri. Esso include anche, ad esempio, le prescrizioni svizzere specifiche sulle dichiarazioni di conformità per gli inchiostri per imballaggi.

Sezione 2: Requisiti degli altri oggetti d’uso