Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Art. 17 Cosmetici
Indipendentemente dal Protocollo sulla sicurezza alimentare, la legislazione svizzera sui cosmetici, nell’ambito dell’attuazione autonoma successiva, è ampiamente armonizzata con il regolamento (CE) n. 1223/2009701. L’AP-LDerr non contiene alcuna modifica in termini di contenuto. Il secondo periodo del capoverso 2 corrisponde al secondo periodo dell’articolo 18 capoverso 2 LDerr.
Art. 18 Giocattoli e altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini
Anche in futuro i giocattoli rientreranno nell’MRA702. Il diritto svizzero sui giocattoli è sottoposto a valutazioni a cadenza regolare dal Comitato misto dell’MRA e e ritenuto equivalente a quello dell’UE. Questa armonizzazione continuerà ad essere garantita e con l’AP-LDerr non cambia nulla al riguardo.
Art. 19 Oggetti che entrano in contatto con le mucose
Per gli oggetti che entrano in contatto con le mucose viene registrato il pericolo di migrazione di sostanze nel corpo umano (cpv. 1). Gli altri pericoli sono coperti da altre legislazioni settoriali e, se queste non esistono, dalla LSPro.
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 61 capoverso 2 ODerr.
Il capoverso 3 consente al Consiglio federale di definire le mucose che rientrano in questa disposizione e di stabilire i requisiti in materia di sicurezza degli oggetti che entrano in contatto con esse, come ad esempio i livelli massimi di migrazione di determinate sostanze.
Art. 20 Materiali tessili, gioielli e oggetti simili che entrano in contatto con il
corpo
Indipendentemente dal Protocollo sulla sicurezza alimentare, per questa categoria di prodotti, la protezione della salute ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari riguarda il rischio di migrazione di sostanze nel corpo umano, compreso il rischio di allergie derivanti dal contatto con la pelle (cpv. 1).
La protezione ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari dell’AP-LDerr viene estesa – come nel diritto attuale – al rischio di infiammabilità di materiali tessili come i capi d’abbigliamento (cpv. 2), e ciò indipendentemente dal Protocollo sulla sicurezza alimentare.
Il Consiglio federale deve poter stabilire i dettagli tecnici in questi ambiti (cpv. 3). In linea di principio, si prevede di mantenere le norme attuali a livello di ordinanza.
701 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
702 V. commento all’art. 2 cpv. 4 lett. d.