Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 21 Colori, apparecchi e strumenti per tatuaggi e per il trucco

permanente nonché apparecchi e strumenti per piercing

Nel caso degli apparecchi e strumenti e dei colori per tatuaggi e per trucco permanente, nonché degli apparecchi e strumenti per i piercing, la legislazione sulle derrate alimentari si concentra sulla regolamentazione dei pericoli che questi oggetti possono comportare attraverso il contatto con il corpo. Tale regolamentazione non è in relazione con il Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Per i colori per tatuaggi e trucco permanente si tratta sia dei rischi legati alla composizione dei prodotti citati sia dei rischi igienici (cpv. 1).

Per garantire la protezione della salute è necessario che gli apparecchi e gli strumenti, o parti di essi, che rientrano in questa categoria di prodotti e che penetrano negli strati superficiali della pelle siano sterili (cpv. 2).

Il capoverso 3 consente al Consiglio federale di stabilire i requisiti in materia di sicurezza per i prodotti oggetto di questa disposizione. In linea di principio, si prevede di mantenere le norme attuali a livello di ordinanza.

Art. 22 Acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano

Il capoverso 1 costituisce la base legale per i requisiti per l’acqua per docce e piscine stabiliti nel dettaglio nella sezione 3 dell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)703 (cpv. 1). L’articolo non porta ad alcuna modifica sostanziale e non è in relazione con il Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Il capoverso 2 costituisce la base giuridica affinché il Consiglio federale o il DFI possano emanare queste prescrizioni.

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 23 Garanzia della sicurezza degli oggetti d’uso

Questa disposizione corrisponde all’articolo 15 capoverso 5 LDerr e autorizza il Consiglio federale a emanare le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza degli oggetti d’uso nell’ambito degli articoli 16–22 AP-LDerr.

Art. 24 Obbligo di notifica per gli stabilimenti

Questa disposizione corrisponde contenutisticamente all’articolo 17 LDerr. Ai fini dell’uniformazione terminologica con le ordinanze di riferimento e con l’Unione europea, in questo articolo e in tutto l’atto normativo «obbligo di annuncio» viene sostituito con «obbligo di notifica»).

703 RS 817.022.11