Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il Consiglio federale deve avere la competenza di disciplinare a livello di ordinanza i domini interessati. Solo così si può reagire in modo flessibile ai cambiamenti nel campo della tecnologia in continua evoluzione (par. 2).
Art. 27 Esportazione
L’esportazione di derrate alimentari è disciplinata dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare (cpv. 1). La disposizione dell’UE disciplina esclusivamente le derrate alimentari e gli alimenti per animali, ma non i materiali e oggetti. In termini materiali non cambia nulla rispetto al diritto vigente, il quale si orientava già al diritto dell’UE.
I requisiti per gli oggetti d’uso destinati all’esportazione non cambiano. I capoversi 2 e 3 corrispondono all’articolo 3 capoversi 4 e 5 del diritto attuale. Come in precedenza, gli oggetti d’uso dannosi per la salute non possono essere esportati.
Capitolo 5: Compiti delle autorità
Art. 28 Analisi dei rischi
Nella legge vigente, l’analisi dei rischi è disciplinata all’articolo 21 LDerr. Il testo dell’articolo 21 LDerr corrisponde a quello dell’articolo 6 del regolamento (CE)
n. 178/2002. L’applicazione diretta del diritto UE in materia non comporta alcuna modifica rispetto ad oggi (cpv. 1).
Già ai sensi del diritto vigente le prescrizioni sull’analisi dei rischi si applicavano anche agli oggetti d’uso. Non c’è quindi motivo di cambiare questa situazione. Pertanto, il capoverso 2 chiarisce che la situazione resterà tale anche in futuro.
Art. 29 Principio di precauzione
Il contenuto dell’articolo 22 LDerr sul principio di precauzione corrisponde all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002. L’applicazione diretta della disposizione dell’UE non comporta alcuna modifica rispetto ad oggi (cpv. 1).
Come nella legge attuale, il principio di precauzione si applica agli oggetti d’uso nello stesso identico modo che per le derrate alimentari (cpv. 2).
Art. 30 Misure protettive
Il capoverso 1 riguarda l’immissione sul mercato di una derrata alimentare in conformità alla legislazione vigente se nuove scoperte indicano che essa non comunque è sicura. Il capoverso corrisponde all’articolo 23 della LDerr attuale. In riferimento alle misure da emanare, il capoverso 1 contiene ora un rimando all’articolo 14 paragrafo