Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Capitolo 4: Disposizioni comuni per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso

Art. 25 Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento

Questa disposizione corrisponde contenutisticamente all’articolo 20 LDerr. L’articolo 20 capoverso 3 LDerr viene spostato nel nuovo articolo 17 AP-LDerr sui cosmetici (cpv. 4 lett. b). La modifica non ha conseguenze di ordine materiale.

Art. 26 Prodotti offerti su Internet

Quando su Internet vengono offerte derrate alimentari o oggetti d’uso tramite un sito web con dominio nazionale specifico «.ch» o generico «.swiss» di primo livello o un dominio simile con riferimento alla Svizzera, i consumatori si aspettano che i prodotti offerti siano conformi al diritto svizzero e siano verificati dalle autorità svizzere preposte al controllo delle derrate alimentari. Tuttavia, è anche possibile che i siti web con questi domini siano gestiti da persone domiciliate all’estero. Se esse inviano direttamente dall’estero i prodotti ai clienti svizzeri, si pone la questione se si tratti di un’«importazione di derrate alimentari od oggetti d’uso per l’ uso domestico privato», che non rientra nel campo d’applicazione dell’AP-LDerr (art. 2 cpv. 4 lett. b LDerr), oppure di un acquisto che dal punto di vista giuridico deve essere trattato come un acquisto in un negozio svizzero. Il diritto attuale non risponde a questa domanda. L’articolo 3 AP-LDerr esplicita ora questa questione al fine di creare chiarezza e certezza giuridica in materia. Se si utilizzano i domini summenzionati, va applicato il diritto svizzero, indipendentemente dal fatto che l’offerta provenga dalla Svizzera o dall’estero (cpv. 1). Tale regolamentazione non è in relazione con il Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Spetta alla competente autorità federale di esecuzione controllare se le derrate alimentari e gli oggetti d’uso venduti da persone domiciliate all’estero tramite i siti web con i domini summenzionati sono conformi ai requisiti della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari, e ciò in base alla competenza della Confederazione di controllare la conformità delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso alla frontiera (art. 51 cpv. 1 AP-LDerr). In caso di problemi, su richiesta della competente autorità federale di esecuzione, SWITCH richiede alla persona che offre la merce in Svizzera di indicare un indirizzo postale valido in Svizzera e di identificarsi. SWITCH revoca il nome di dominio se la persona non adempie tale obbligo (art. 16 cpv. 3 dell’ordinanza del 5 novembre 2014704 sui domini Internet, ODIn). Se viene fornito tale indirizzo postale, è l’autorità di esecuzione competente per il Cantone in oggetto a prendere in carico il caso.

Con la formulazione «con dominio simile con riferimento alla Svizzera» si lascia un margine di manovra per futuri sviluppi in questo ambito. In questo modo si garantisce che l’articolo copra anche altri domini con riferimento alla Svizzera.

704 RS 784.104.2