Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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spettivi settori. Inoltre, il Consiglio federale deve avere la possibilità di apportare alcune modifiche nel caso in cui nel settore in questione si renda necessaria a breve termine una regolamentazione tecnica. Tali competenze normative si trovano negli articoli: 10 capoverso 2 lettere a e b, 10 capoverso 3, 11 capoverso 4 lettera a, 12 capoverso 4 lettera b, 12 capoverso 5 lettere a–c, 16 capoverso 3 nonché 57 capoverso 3.

Anche l’organizzazione e la salvaguardia dell’esecuzione richiedono la regolamentazione di dettagli tecnici con un grado di precisione che non è coperto dall’articolo 164 capoverso 1 Cost. Lo stesso vale per la collaborazione con l’estero e con le organizzazioni internazionali. Nello specifico, si tratta dei seguenti articoli: 6 capoverso 2, 15 capoverso 4, 27 capoverso 2, 37 capoverso 3, 41, 51 capoverso 2, 54 capoversi 2 e 3, 55, 56 capoverso 3, 57 capoverso 1, 63 capoverso 1, 65, 66 capoversi 2 e 4, 67 capoverso 1, articolo 69 capoversi 4 e 5, 72 capoversi 3–5, 73 capoverso 2, 74 capoverso 4, 75 capoverso 6, 76 capoverso 1, 77 capoverso 4 nonché 87 capoverso 5.

2.12.9.7.6 Protezione dei dati

L’AP-LDerr apporta le modifiche nell’ambito dell’attuazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare e in particolare del diritto dell’UE elencato nell’allegato I di tale Protocollo e specifica i principi e le basi legali per il trattamento dei dati personali, senza che gli scopi del trattamento ne risultino modificati.

L’articolo 60 LDerr, che rappresentava la base giuridica per il trattamento dei dati personali, viene ora ampliato (art. 73 AP-LDerr). La novità è che anche le autorità federali e cantonali non incaricate dell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari devono fornire alle autorità incaricate della stessa le informazioni necessarie a tale scopo. Lo stesso si applica anche a terzi incaricati di svolgere i compiti di cui agli articoli 14–16, 18, 64 e 180 LAgr.

Lo scopo dell’analisi dello stabilimento in caso di sospetto fondato (art. 74) è quello di valutare il rischio degli stabilimenti stessi e non di stabilire un profilo di rischio delle persone fisiche.

È stato inoltre introdotto un quadro giuridico per la condivisione delle informazioni tra le autorità (art. 75). L’obiettivo è mantenere uno scambio di informazioni rapido ed efficiente tra le autorità, limitatamente agli scopi definiti dalla legislazione sulle derrate alimentari. È stato inoltre necessario definire con precisione quali autorità e organismi di esecuzione possono scambiare i dati. I dati sensibili vengono scambiati solo su richiesta.

In conformità all’allegato I sezione 2 lettera c del Protocollo sulla sicurezza alimentare, qualsiasi riferimento al regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR) nei regolamenti europei deve essere interpretato come un riferimento alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD) che, secondo il riconoscimento di adeguatezza dell’UE (rinnovato nel 2024)727, fornisce un livello adeguato di protezione dei dati.

727 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell’articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, pag. 15; SWD(2024) 7 final.