Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Conformità alla legge sui sussidi

L’attuazione nell’ambito della legislazione sulle derrate alimentari non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi. L’articolo 31 capoverso 4 è stato ripreso dal diritto attuale (art. 24 cpv. 3 LDerr).

Delega di competenze legislative

Le disposizioni dell’AP-LDerr disciplinano i principi e tutti gli ambiti che richiedono una base legislativa formale in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost. La legislazione dell’UE elencata nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare contiene alcune disposizioni molto dettagliate che vanno oltre l’ambito di ciò che deve essere disciplinato a livello di legge formale in conformità con l’articolo 164 capoverso 1 Cost. Secondo l’articolo 164 capoverso 2 Cost., eventuali competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 1 AP-LDerr, in diverse disposizioni di delega viene conferita al Consiglio federale la competenza di disciplinare a livello di ordinanza i dettagli delle disposizioni di base sancite nella legge. Il margine di percezione di questa competenza in futuro si restringerà, in quanto in Svizzera sarà applicato il diritto dell’UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Il settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso è soggetto a continui cambiamenti. Affinché il diritto resti costantemente al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici e scientifici, è evidente la necessità di una certa flessibilità nelle regolamentazioni. Inoltre, è quasi impossibile prevedere gli sviluppi economici e tecnologici. I seguenti articoli servono all’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 lettere a e b (sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, impiego delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso secondo i principi dell’igiene): 2 capoverso 5, 9 capoverso 2, 10 capoverso 2 lettera c, 14 capoverso 2, 17 capoverso 3 lettere a e b, 17 capoverso 4 lettera a, 18 capoverso 2 lettere a e b, 19 capoverso 3, 20 capoverso 3, 21 capoverso 3, 22 capoverso 2, 23 capoverso 1, 24, 25 capoversi 1 und 2, 32 capoverso 3, 33 capoversi 5 e 6, 36 capoverso 3, 43 capoverso 2 nonché 44 capoversi 3 e 4.

L’articolo 1 lettere c e d cita come obiettivi della legge sulle derrate alimentari la protezione dei consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d’uso e la messa a disposizione dei consumatori delle informazioni necessarie per l’acquisto di derrate alimentari od oggetti d’uso. Anche in questi ambiti è importante che le autorità possano disciplinare i dettagli per reagire prontamente ai cambiamenti. Si tratta dei seguenti articoli: 12 capoverso 4 lettere a, c e d, 12 capoverso 5 lettere d e e, 13 capoverso 3, 17 capoverso 3 lettere c e d, 17 capoverso 4 lettera b, 23 capoverso 2 nonché 34 capoverso 3.

I singoli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare e che si applicheranno anche alla Svizzera, lasciano agli Stati membri e, in futuro, alla Svizzera, il compito di disciplinare i dettagli e di prevedere alcune eccezioni. L’AP-LDerr conferisce al Consiglio federale le competenze normative nei ri-