Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 751Fedlex · Rapporto esplicativo
ranno integrati nel Protocollo sulla sicurezza alimentare settori della legislazione alimentare dell’UE che non siano già disciplinati dalla legislazione svizzera in materia nell’ambito dell’attuazione autonoma successiva.
Anche gli altri accordi con partner contrattuali esterni all’UE e all’Associazione europea di libero scambio contengono obblighi di accesso al mercato. L’AP-LDerr non è in contraddizione con questi accordi. Con la creazione di uno Spazio comune di sicurezza alimentare con l’UE, nei settori coperti dal Protocollo sulla sicurezza alimentare, in linea di principio in Svizzera si applicherà sempre la stessa legislazione dell’UE. La Svizzera ha già ampiamente armonizzato la propria legislazione sulle derrate alimentari con quella dell’UE sulla base dell’Accordo agricolo e nell’ambito dell’adeguamento autonomo al diritto dell’UE e finora non ci sono stati problemi con i partner commerciali. Si può presumere che la situazione non cambierà con l’attuale Protocollo sulla sicurezza alimentare, in particolare perché esso stabilisce soltanto i requisiti per la sicurezza delle derrate alimentari e dei materiali e oggetti nell’ambito della legislazione sulle derrate alimentari. Il Protocollo sulla sicurezza alimentare non include infatti aspetti tariffari e altri aspetti che potrebbero potenzialmente portare a conflitti con altri partner commerciali della Svizzera.
2.12.9.7.3 Forma dell’atto
Si tratta di una revisione totale di una legge federale. La forma dell’atto va mantenuta. Per la questione del raggruppamento della legislazione di attuazione si veda il n. 4.3.
2.12.9.7.4 Applicazione provvisoria
Non è prevista l’applicazione provvisoria del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Lo stesso vale anche per l’AP-LDerr.
2.12.9.7.5 Aspetti giuridici particolari dell’atto normativo di attuazione
Subordinazione al freno alle spese
Allo scopo di limitare le spese, lʼarticolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che per i sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. L’attuazione nell’ambito della legislazione sulle derrate alimentari non crea né nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese superiori a una delle soglie previste).
Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
L’attuazione nell’ambito della legislazione sulle derrate alimentari non influisce sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte di Confederazione e Cantoni.