Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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nell’UE, ovvero al regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016730 («regolamento sulla sanità delle piante dell’UE») e ai relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea. Il regolamento sui controlli ufficiali dell’UE (regolamento (UE) 2017/625), invece, non fa parte dell’Accordo agricolo vigente. Attualmente le sue disposizioni nel settore della salute dei vegetali sono recepite in modo autonomo dalla Svizzera soltanto in parte.
Con la loro integrazione nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, le disposizioni del regolamento sulla sanità delle piante dell’UE e del regolamento sui controlli ufficiali dell’UE nonché dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea vengono per principio applicate direttamente in Svizzera. All’occorrenza, nel diritto elvetico le disposizioni dell’UE vengono soltanto precisate o integrate con disposizioni che disciplinano, tra l’altro, le competenze in materia di esecuzione e finanziamento delle misure. Ciò consentirà, in futuro, di reagire più rapidamente rispetto a oggi a nuovi rischi fitosanitari all’importazione o all’interno del Paese.
Laddove il diritto dell’UE non disciplina in maniera esaustiva i settori di cui al campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare, la Svizzera, analogamente agli Stati membri dell’UE, continuerà ad avere un certo margine di manovra per quanto riguarda le misure tese a proteggere i vegetali sul suo territorio. Anche in futuro nel singolo caso potrà ad esempio ordinare autonomamente misure per l’eradicazione di un organismo da quarantena. Un eventuale passaggio dalla strategia di eradicazione a quella di contenimento può tuttavia comportare un rischio fitosanitario maggiore per i Paesi vicini, per cui è importante che tali decisioni siano prese uniformemente per tutto lo Spazio comune di sicurezza alimentare. Pertanto, nel caso in cui un organismo da quarantena non possa più essere eradicato spetterà alla Commissione europea, in virtù del Protocollo sulla sicurezza alimentare, stabilire misure di contenimento dell’organismo nocivo vincolanti anche per la Svizzera. La Svizzera sarà coinvolta nel processo decisionale e potrà quindi presentare i suoi interessi in maniera attiva.
Ordinanze sulla salute dei vegetali
Nel settore della salute dei vegetali occorre sottoporre a una revisione totale le attuali ordinanze del Consiglio federale (ordinanza del 31 ottobre 2018731 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi, ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV), dei Dipartimenti DEFR e DATEC (ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019732 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali,
730 Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, GU L 2024/3115 del 16.12.2024, pag. 1.
731 RS 916.20
732 RS 916.201