Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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OSalV-DEFR-DATEC) nonché degli Uffici federali UFAM e UFAG (ordinanza dell’UFAM del 29 novembre 2017733 concernente le misure fitosanitarie per le foreste, OMF-UFAM e ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 2019734 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, OMF-UFAG). La revisione totale consente di abrogare gran parte delle disposizioni attuali, in particolare gli elenchi degli organismi nocivi e delle merci disciplinate nonché i requisiti per l’importazione e la commercializzazione. Alcune disposizioni delle ordinanze, soprattutto quelle concernenti il finanziamento e le competenze, vengono invece mantenute. In taluni casi, nel quadro del diritto svizzero le pertinenti disposizioni dell’UE dovranno essere precisate o integrate.

Ordinanza sulle foreste

L’integrazione dell’articolo 26 LFo ha ripercussioni anche sull’ordinanza del 30 novembre 1992735 sulle foreste (OFo). Oggi l’articolo 28 capoverso 2 OFo rimanda all’OSalV per le disposizioni materiali concernenti la sorveglianza e la lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi. Questo riferimento può essere eliminato poiché le norme dell’UE in materia sono ora direttamente applicabili anche in Svizzera con la loro iscrizione nel Protocollo sull’istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare. L’articolo 26 capoverso 1bisdella LFo rimanderà al suddetto Protocollo.

OE-UFAM e OEDA

L’ordinanza del 3 giugno 2005736 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM, OE-UFAM) così come l’ordinanza del 10 settembre 2008737 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA) fanno riferimento ad alcune disposizioni dell’OSalV. Questi rimandi devono essere modificati affinché facciano riferimento alla pertinente legislazione dell’UE.

2.12.10.1.2 Materiale vegetale di moltiplicazione

Il disciplinamento del materiale vegetale di moltiplicazione comprende standard di qualità e di identità che in Svizzera, come in molti altri Paesi, si sono sviluppati sull’arco di un secolo. Per il mercato interno dell’UE il materiale vegetale di moltiplicazione è disciplinato, in modo specifico per settore, in un totale di dodici direttive del Consiglio e nei relativi atti giuridici. Essi sono stati globalmente integrati nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Sette direttive sono già contenute

733 RS 916.202.2 734 RS 916.202.1

735 RS 921.01

736 RS 814.014

737 RS 814.911