Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 754Fedlex · Rapporto esplicativo
Saranno emanate disposizioni di esecuzione per chiarire gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati e garantire i diritti delle persone, in particolare in termini di
riservatezza.Attuazione nella legislazione sull’agricoltura e sulle foreste
2.12.10.1 Legislazione sull’agricoltura e sulle foreste
Il Protocollo sulla sicurezza alimentare contempla anche i settori allevamento di animali, salute dei vegetali e mezzi di produzione. Questi sono disciplinati ai titoli sesto e settimo della legge federale del 29 aprile 1998728 sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr) e nella legge federale del 4 ottobre 1991729 sulle foreste (legge forestale, LFo). Entrambe le leggi e le disposizioni d’esecuzione che si basano su di esse devono quindi essere modificate per quanto riguarda questi settori. Gli strumenti di politica agricola non sono interessati dall’Accordo e la Svizzera mantiene la sua autonomia nell’impostazione della politica agricola.
Negli articoli 141 LAgr (Promozione dell’allevamento) e 148 LAgr (Disposizioni d’esecuzione) si rimanda all’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Pertanto, dalla LAgr si evince che l’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare contiene gli atti normativi dell’UE in materia di allevamento di animali, protezione dei vegetali e mezzi di produzione direttamente applicabili in Svizzera.
In essi è altresì sancito che in questi settori il Consiglio federale può emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione del Protocollo sulla sicurezza alimentare.
Vengono mantenute le disposizioni degli articoli 154 segg. LAgr concernenti chi si occupa della lotta contro gli organismi nocivi all’interno della Svizzera e il modo in cui devono essere assunti i costi e disciplinate le indennità. Anche il titolo ottavo LAgr (Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali) resta invariato. In caso di violazione delle disposizioni alle quali rimandano gli articoli 141 e 148 LAgr possono essere adottate le stesse misure come per le altre violazioni della LAgr e delle relative disposizioni d’esecuzione.
I settori salute dei vegetali e mezzi di produzione (materiale vegetale di moltiplicazione) sono disciplinati anche nella legge forestale. Pertanto, pure qui sono necessari adeguamenti, da un lato per garantire la futura applicazione diretta delle disposizioni dell’UE integrate nel Protocollo sulla sicurezza alimentare in riferimento alle misure tese a prevenire e a rimediare a danni causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi, dall’altro per poter garantire un’esecuzione senza intoppi.
La futura applicazione diretta delle pertinenti disposizioni dell’UE integrate nel Protocollo sulla sicurezza alimentare comporta anche determinati adeguamenti nelle rispettive ordinanze: numerose disposizioni possono essere abrogate, altre devono essere adeguate. Di seguito vengono illustrati i principali adeguamenti a livello di ordinanza per ogni singolo settore.
2.12.10.1.1 Salute dei vegetali
In vista del prospettato aggiornamento dell’allegato 4 dell’Accordo agricolo, il diritto svizzero sulla salute dei vegetali viene regolarmente adeguato a quello vigente
728 RS 910.1
729 RS 921.0