Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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All’interno del Paese tutti gli organismi da quarantena che potrebbero insediarsi in Svizzera devono essere oggetto di una sorveglianza ufficiale in funzione del rischio e almeno ogni dieci anni. Di conseguenza i Cantoni dovranno sorvegliare sul loro territorio un numero maggiore di organismi da quarantena.
Per i Cantoni l’esecuzione e la sorveglianza delle disposizioni dell’UE nel settore della salute dei vegetali comportano un dispendio supplementare stimato a 1 milione di franchi l’anno rispetto a oggi (complessivamente per tutti i Cantoni, incl. il personale).
Un eventuale passaggio dalla strategia di eradicazione a quella di contenimento può comportare un rischio fitosanitario maggiore per i Paesi vicini, per cui è importante che tali decisioni siano prese uniformemente per tutto lo Spazio comune di sicurezza alimentare. Pertanto, nel caso in cui un organismo da quarantena non possa più essere eradicato spetterà alla Commissione europea, in virtù del Protocollo sulla sicurezza alimentare, stabilire misure di contenimento dell’organismo nocivo vincolanti anche per la Svizzera. La Svizzera sarà coinvolta nel processo decisionale e potrà quindi presentare i suoi interessi in maniera attiva. L’attuale prassi di sentire i Cantoni interessati non può essere mantenuta in questa forma. Occorre vagliare un nuovo processo di consultazione.
Le responsabilità e le competenze della Confederazione e dei Cantoni restano le stesse.
Materiale vegetale di moltiplicazione
Se la Confederazione non effettua più controlli sulle importazioni di materiale di riproduzione forestale, i Cantoni devono assumersi maggiori responsabilità in questo settore, poiché conformemente all’articolo 21 OFo provvedono all’approvvigionamento con materiale di riproduzione forestale appropriato.
Prodotti fitosanitari
I compiti dei Cantoni, in quanto autorità preposte all’esecuzione, non subiscono modifiche a livello di contenuto. Tuttavia, con l’entrata in vigore del Protocollo sulla sicurezza alimentare, in Svizzera saranno applicate direttamente le condizioni dei controlli stabilite nel regolamento (UE) 2017/625. Se i controlli svolti in Svizzera corrispondono a quelli effettuati nei Paesi membri dell’UE è probabile che in circostanze particolari debbano essere potenziati. È il caso, in particolare, quando la Commissione stabilisce una frequenza minima uniforme se è necessario un livello minimo di controlli ufficiali per far fronte a pericoli e rischi riconosciuti in tutto lo Spazio comune di sicurezza alimentare.
Alimenti per animali