Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 772Fedlex · Rapporto esplicativo

2.12.10.6 Aspetti giuridici dei testi di attuazione

2.12.10.6.1 Costituzionalità

In virtù dell’articolo 104 capoverso 3 Cost., la Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. In tale contesto la Confederazione dispone di un’ampia competenza legislativa, per esempio nei settori dell’allevamento, della protezione fitosanitaria e dei mezzi di produzione (art. 104 cpv. 3 lett. b, c e d Cost.). Per il settore forestale la base costituzionale è l’articolo 77 Cost., in virtù del quale la Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative (cpv. 1) e a tal fine emana principi sulla loro protezione (cpv. 2).

2.12.10.6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Per il resto si rimanda ai commenti di cui al numero 2.12.13.3.

2.12.10.6.3 Forma dell’atto

Con il presente progetto sono sottoposte a revisione leggi federali vigenti. La forma dell’atto va mantenuta. Per la questione del raggruppamento della legislazione di attuazione vedasi il numero 4.3.

2.12.10.6.4 Applicazione provvisoria

Non è prevista un’applicazione provvisoria.

2.12.10.6.5 Aspetti giuridici dei testi di attuazione

Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano una spesa superiore a uno dei valori soglia summenzionati), né decisioni su nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie (che comportano una spesa superiore a uno dei valori soglia summenzionati).

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il progetto non riguarda né la ripartizione dei compiti né l’adempimento degli stessi da parte della Confederazione e dei Cantoni.

Rispetto dei principi della legge sui sussidi