Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 148

All’articolo 148 LAgr concernente le disposizioni d’esecuzione su protezione dei vegetali e prodotti fitosanitari viene aggiunto un terzo capoverso che sancisce che il Consiglio federale può emanare le disposizioni d’esecuzione necessarie per l’attuazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

2.12.10.4.2 Legge forestale (LFo)

Art. 24 cpv. 2

L’integrazione dell’articolo 24 capoverso 2 LFo garantisce che le disposizioni emanate dal Consiglio federale circa l’importazione in Svizzera e l’esportazione dalla Svizzera di materiale di riproduzione forestale siano rette da una base giuridica e che le prescrizioni della direttiva 1999/105/CE possano essere attuate integralmente. In particolare, nel rapporto con i Paesi terzi, all’importazione e all’esportazione di materiale di riproduzione forestale dovranno essere applicate regole diverse rispetto a quanto avviene con i Paesi membri dell’UE.

Art. 26

L’articolo 26 LFo conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare i danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni. Questa competenza è mantenuta, ma l’articolo 26 LFo sarà integrato con un nuovo capoverso 1bissecondo cui le misure di prevenzione e riparazione di danni causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi si basano direttamente sulla legislazione dell’UE integrata nel Protocollo sull’istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare.

Art. 50b

L’articolo 50b introduce un obbligo d’informazione per ognuno, inteso a garantire un’esecuzione corretta della legislazione forestale.

In particolare, nell’ambito del materiale di riproduzione forestale, le autorità avranno obblighi che in parte riusciranno ad adempiere correttamente solo rendendo obbligatoria la collaborazione di terzi. L’obbligo d’informazione di ognuno costituisce quindi il corrispettivo degli obblighi delle autorità. In futuro, le autorità dovranno controllare a intervalli regolari le persone fisiche e giuridiche che mettono in commercio a titolo professionale o importano in Svizzera materiale di riproduzione forestale. Le autorità necessitano quindi di dati e documentazione di vario tipo da parte di queste persone. Potrebbe tuttavia non essere possibile svolgere un controllo corretto in mancanza di un obbligo d’informazione sancito nella legge, che sussiste soltanto nella misura in cui si rende effettivamente necessario per l’esecuzione della legislazione forestale. Se non dispone della documentazione, la persona tenuta a fornire informazioni deve eventualmente collaborare alle indagini necessarie o tollerare che le autorità procedano in tal senso (cpv. 1). Le informazioni sensibili provenienti da persone fisiche o