Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sulla sicurezza alimentare ed è necessario evitare doppioni. In questa occasione vengono armonizzate le disposizioni sulla formazione nell’esecuzione della LPAn, della LFE e della LDerr, in linea con l’approccio «Dal produttore al consumatore» del diritto alimentare dell’UE766.
2.12.11.2 Norme di esecuzione
Oltre alla modifica della LFE, il Protocollo sulla sicurezza alimentare comporta anche la revisione di diverse ordinanze.
L’ordinanza del 27 giugno 1995767 sulle epizoozie (OFE) designa le singole epizoozie e le suddivide nelle diverse categorie attualmente in vigore (altamente contagiose, da eradicare, da combattere e da sorvegliare, cfr. art. 2–5). Specifica inoltre i provvedimenti di lotta per le singole epizoozie e le indennità da versare ai detentori di animali.
In futuro si applicherà la categorizzazione delle epizoozie secondo l’articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1882768 in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429769, che prevede categorie da A a E. La categoria A si riferisce alle epizoozie elencate nell’allegato del regolamento 2018/1882 che non si manifestano normalmente nell’UE e, non appena individuate, richiedono l’adozione immediata di misure di eradicazione. Le epizoozie della categoria B sono le epizoozie elencate nell’allegato del regolamento 2018/1882 che devono essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri dell’UE allo scopo di eradicarle in tutta l’UE. La categoria C si riferisce alle epizoozie elencate nell’allegato del regolamento 2018/1882 che sono rilevanti per alcuni Stati membri dell’UE e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’UE che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per l’epizoozia interessata. Le epizoozie della categoria D sono epizoozie elencate nell’allegato del regolamento 2018/1882 per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell’UE o dei movimenti tra Stati membri dell’UE. Infine, le epizoozie della categoria E sono le epizoozie elencate nell’allegato del regolamento 2018/1882 per le quali vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’UE.
Le epizoozie della categoria A corrispondono alle epizoozie altamente contagiose di cui all’articolo 2 OFE, le epizoozie della categoria B corrispondono approssimativamente alle epizoozie da eradicare di cui all’articolo 3 OFE, le epizoozie della categoria C corrispondono approssimativamente alle epizoozie da combattere di cui all’articolo 4 OFE e le epizoozie della categoria E corrispondono alle epizoozie da sorvegliare di cui all’articolo 5 OFE. Le epizoozie della categoria D sono epizoozie delle categorie
766 https://food.ec.europa.eu > horizontal-topics > farm-fork-strategy.
767 RS 916.401
768 Regolamento di esecuzione (EU) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate; GU L 2018/1882, 4.12.2018.
769 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»); GU L 2016/429, 31.3.2016, pag. 1, modificato dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.