Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Le norme armonizzate del diritto UE si applicano già oggi all’importazione e al transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi (art. 5 cpv. 1 e 38 cpv. 1 dell’ordinanza del 18 novembre 2015773 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [OITE-PT]). Lo stesso vale per l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia nonché l’Irlanda del Nord (art. 5 cpv. 1, 24 cpv. 2 e 25 cpv. 1 dell’ordinanza del 18 novembre 2015774 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord [OITE-UE]). In futuro, i regolamenti corrispondenti si applicheranno direttamente sulla base del Protocollo; le disposizioni pertinenti dell’OITE-PT e dell’OITE- UE non saranno pertanto più necessarie e possono essere abrogate. Lo stesso vale per le disposizioni sui controlli e i provvedimenti derivanti dal regolamento sui controlli ufficiali dell’UE. In entrambe le ordinanze sono ancora necessarie le norme sui sistemi di informazione, sulle tasse e sui costi, nonché le disposizioni procedurali. Nell’OITE- PT permangono inoltre le norme per le quali sono previste deroghe nel Protocollo sulla sicurezza alimentare (importazione di pellicce e di prodotti di pellicceria nonché importazione di carne bovina da Paesi che non hanno vietato l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali) nonché le disposizioni sull’esportazione e sull’organizzazione delle attività di esecuzione.

Nell’ordinanza del 28 novembre 2014775 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) sono ancora necessarie soltanto le disposizioni relative al perseguimento penale, alle tasse e ai costi e al passaporto svizzero per animali da compagnia. Le restanti disposizioni saranno sostituite dall’applicazione diretta del regolamento (UE) 2016/429 integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare.

2.12.11.3 Compatibilità tra compiti e finanze

L’adozione di un messaggio relativo a un accordo sulla sicurezza alimentare con l’UE nella seconda metà della legislatura è annunciata nel messaggio adottato dal Consiglio federale il 24 gennaio 2024 sulla legislatura 2023–2027. La conclusione del Protocollo sulla sicurezza alimentare rientra pertanto nella strategia del Consiglio federale per gli anni 2023–2027 e comporta, tra l’altro, la modifica della LFE. Il Consiglio federale prenderà le sue decisioni di politica finanziaria nell’ambito della preparazione del preventivo annuale.

2.12.11.4 Attuazione

Con alcune eccezioni, i Cantoni sono responsabili dell’esecuzione della LFE (cfr. art 53). L’applicazione diretta del diritto UE pertinente comporterà, tra l’altro, un cambiamento nella prassi decisionale degli organi esecutivi cantonali, poiché in futuro le decisioni saranno emanate direttamente sulla base del diritto UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. Gli organi esecutivi cantonali devono inoltre attuare

773 RS 916.443.10 774 RS 916.443.11 775 RS 916.443.14