Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 773Fedlex · Rapporto esplicativo
Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi.
Delega di competenze legislative
Le disposizioni di questo atto normativo definiscono i principi nonché tutti gli ambiti che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., sono necessari per una base legale in una legge in senso formale. In alcuni casi il diritto dell’UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare contiene norme molto dettagliate che vanno oltre il quadro di quanto deve essere disciplinato a livello di una legge in senso formale in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., per cui con i nuovi articoli 141 e 148 LAgr al Consiglio federale è attribuita la competenza di disciplinare questi dettagli in disposizioni d’esecuzione.
2.12.10.6.6 Protezione dei dati
Il progetto non tange la protezione dei dati.
2.12.11 Attuazione nella legislazione sulle epizoozie
2.12.11.1 Legge sulle epizoozie
Uno Spazio comune di sicurezza alimentare tra la Svizzera e l’UE è possibile soltanto se in questo spazio si applica in linea di principio sempre lo stesso diritto a tutti gli Stati partecipanti. Il Protocollo sulla sicurezza alimentare tiene conto di tale requisito. Sono previste procedure per garantire che il diritto UE elencato nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare e il cosiddetto diritto terziario (atti di esecuzione e atti delegati della Commissione europea) adottato sulla base di esso si applicano contemporaneamente nell’UE e in Svizzera (cfr. art. 13 e 15 del Protocollo sulla sicurezza alimentare). Il nuovo diritto dell’UE che rientra nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare sarà integrato, mediante una decisione del Comitato misto, nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare (v. n. 2.1.6.2.2). In seguito, la Svizzera ha in linea di principio la possibilità di applicare direttamente il diritto dell’UE integrato nell’allegato I, vale a dire senza la creazione del diritto svizzero corrispondente. In contropartita, la Svizzera ha la possibilità di partecipare alla stesura delle modifiche dei relativi atti giuridici dell’UE nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare o alla creazione del nuovo diritto UE nel campo d’applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare (la cosiddetta decision shaping).
A seguito della futura in linea di principio applicazione diretta del diritto UE pertinente elencato nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, la legislazione sostanziale svizzera disciplina soltanto gli ambiti in cui il diritto UE deve essere precisato nel diritto svizzero nonché le fattispecie che si applicano specificamente alla Svizzera negli ambiti non disciplinati dal diritto UE pertinente. Ciò significa che numerose disposizioni della legge sulle epizoozie (LFE) – ad esempio quelle relative all’identificazione e alla registrazione degli animali, al traffico di animali e ai provvedimenti in caso di sospetto ed epizoozia – possono essere abrogate, in quanto in futuro le norme applicabili deriveranno direttamente dal diritto UE integrato nel Protocollo