Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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A–C associate all’importazione di animali e prodotti animali nell’UE e ai loro movimenti tra gli Stati membri. Sarà quindi necessario modificare la LFE per quanto riguarda la categorizzazione delle epizoozie.
La maggior parte delle disposizioni dell’OFE sulla registrazione degli animali e sul traffico di animali sarà eliminata a seguito dell’applicazione diretta delle disposizioni del diritto UE integrate nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. Le disposizioni sui provvedimenti di lotta non saranno più necessarie, in quanto anch’esse deriveranno in futuro dal diritto UE. Saranno invece ancora necessarie le disposizioni relative all’estivazione e alle mandrie transumanti, ai mercati e al commercio di bestiame, al programma nazionale di sorveglianza, all’indennità e all’esecuzione delle norme, nonché determinate disposizioni sulle sostanze animali e sul materiale germinale. Infine, il regolamento (UE) 2016/429 conferisce agli Stati membri dell’UE la possibilità di concedere deroghe in relazione a varie prescrizioni. Ad esempio, possono essere previste, a determinate condizioni, deroghe all’obbligo di autorizzazione per le aziende di acquacoltura e per la registrazione di ovini e caprini. Per il trasferimento di suini e animali acquatici, gli Stati membri possono anche prevedere agevolazioni per quanto riguarda i documenti di accompagnamento. Per le relative deroghe e agevolazioni sono necessarie regolamentazioni nell’OFE.
L’ordinanza del 25 maggio 2011770 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) contiene le norme rilevanti per il commercio dei sottoprodotti di origine animale e la loro eliminazione, che sono già oggi conformi al diritto dell’UE pertinente. In questo caso sono determinati in particolare il regolamento (CE)
n. 1069/2009771 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e il regolamento (UE) n. 142/2011772 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1069/2009. Ad esempio, la suddivisione dei sottoprodotti di origine animale nelle categorie 1–3 è stata ripresa dal diritto dell’UE (cfr. art. 4 segg. OSOAn e art. 7 e segg. del regolamento (CE) n. 1069/2009), nonché i requisiti di registrazione e autorizzazione (cfr. art. 10 segg. OSOAn e art. 23 segg. e 44 segg. del regolamento (CE)
n. 1069/2009) e i requisiti per l’uso di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali e la fabbricazione di concime (cfr. art. 27 segg. OSOAn e art. 11 segg. e 32 segg. del regolamento (CE) n. 1069/2009). Anche le altre regolamentazioni dell’OSOAn sono state ricalcate dal diritto UE e continuamente adattate ad esso. L’OSOAn non contiene prescrizioni che riguardano esclusivamente la Svizzera. Pertanto, questa ordinanza non sarà più necessaria quando entrerà in vigore il Protocollo sulla sicurezza alimentare e potrà essere abrogata.
770 RS 916.441.22
771 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, GU L 170, 25.6.2019, pag. 1.
772 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.