Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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ulteriori requisiti di registrazione e autorizzazione per i detentori di animali e applicare nuovi piani (aziende confinate/compartimenti). Per garantire che gli organi esecutivi abbiano tempo a sufficienza per adeguare la loro prassi, l’articolo 31 del Protocollo sulla sicurezza alimentare prevede un periodo transitorio di massimo due anni dopo l’entrata in vigore (v. n. 2.12.7).
2.12.11.5 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione
Ingresso
Nell’ingresso vengono elencate le disposizioni della Costituzione federale già valide per l’attuale LFE, che autorizzano la Confederazione a legiferare nell’ambito della lotta contro le malattie animali trasmissibili, fortemente diffuse o maligne e a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Come novità viene menzionato anche il Protocollo sulla sicurezza alimentare, visto che la legge serve, tra l’altro, ad attuarlo.
Art. 1 Campo d’applicazione
In futuro, come indicato al numero 2.12.3.2, il diritto dell’UE applicabile nell’ambito della salute degli animali, che costituisce parte integrante del Protocollo sulla sicurezza alimentare, sarà in linea di principio applicato direttamente. I singoli atti giuridici dell’UE applicabili sono elencati nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare (v. n. 2.12.4). Per l’ambito delle epizoozie (malattie animali) sono particolarmente rilevanti i regolamenti dell’UE elencati nell’allegato I sezione 2 lettere A (controlli ufficiali e importazione), G (malattie animali, sanità animale) e Q (sottoprodotti di origine animale). Gli atti giuridici centrali sono il regolamento (UE) 2016/429 (normativa in materia di sanità animale) e il regolamento UE sui controlli ufficiali (regolamento [UE] 2017/625).
In futuro, pertanto, le regolamentazioni della LFE saranno limitate alle questioni per le quali il diritto dell’UE deve essere precisato nel diritto svizzero nonché alle prescrizioni applicabili specificamente alla Svizzera. In caso di conflitto, il diritto dell’UE elencato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare è prioritario rispetto alla LFE.
Il contenuto dell’attuale articolo 1 viene spostato all’articolo 1a. L’articolo 1 chiarisce ora il rapporto tra la LFE e altri atti giuridici. In linea di principio, la LFE si applica solo nella misura in cui non si applicano le disposizioni degli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Tutti gli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato I sezione 2 del Protocollo sulla sicurezza alimentare sono applicabili e la disposizione elenca i più rilevanti.
Art. 1a
L’attuale articolo 1a può essere abrogato, poiché la definizione di epizoozie si basa sull’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429. Il contenuto dell’attuale articolo 1 viene spostato in questa disposizione.