Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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LPAn L’onere aggiun-La modifica dellaLe disposizioni sui Non sono da at-Non sono da atten-
tivo sostenuto inLPAn avrà riper-trasporti interna- tendersi riper-dersi ripercussioni seguito alla modi-cussioni sui Can-zionali e sull’ucci- cussioni sullasull’ambiente.
fica della LPAntoni in termini disione di animali società.
potrebbe esserepersonale, anchesono già ampia-
gestito presumi-se al momentomente equivalenti,
bilmente con le ri-non è possibileil che significa che
sorse esistenti. quantificarle conle ripercussioni
precisione. Il pro-sono molto limi-
getto di legge nontate. In casi isolati,
ha alcuna riper-altre aziende pos-
cussione per lesono essere incluse
città, gli agglome-nel campo di appli-
rati e le regioni dicazione.
montagna.
2.12.12.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il Protocollo sulla sicurezza alimentare riguarda la legislazione in materia di agricoltura, derrate alimentari, epizoozie, protezione degli animali e foreste. Le leggi pertinenti e i relativi atti d’esecuzione sono già stati armonizzati con il diritto dell’UE in molti settori nell’ambito dell’Accordo agricolo attuale (Accordi bilaterali I). In base al sistema di equivalenza legislativa attualmente in vigore, la Svizzera ha emanato una legislazione nazionale equivalente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’UE, legislazione che porta agli stessi risultati e ha gli stessi effetti.
Con il Protocollo sulla sicurezza alimentare cambieranno i compiti dei collaboratori dell’Amministrazione federale. Dal momento che il diritto pertinente dell’UE incluso nell’Accordo troverà applicazione diretta, il diritto svizzero lungo la filiera agroalimentare deve essere rivisto e armonizzato.
La verifica e l’aggiornamento della legislazione svizzera comportano un aumento del lavoro iniziale. Questo lavoro preparatorio richiede un notevole investimento in termini di risorse umane. L’USAV prevede di svolgere tali compiti con le attuali risorse attraverso una riprogrammazione delle attività previste per il periodo 2025–2028. L’UFAG e l’UFAM ritengono che il lavoro preparatorio specificamente legato al settore della salute dei vegetali richiederà due FTE aggiuntive entro il 2027. In una seconda fase, l’onere aggiuntivo in termini di risorse umane necessarie per l’attuazione del nuovo Accordo, una volta approvato, è stimato dall’UFAG e dall’UFAM a circa nove FTE in totale fino al 2032, e poi a cinque FTE a partire dal 2033. Tale onere aggiuntivo è dovuto alla gestione dei dossier relativi alla salute dei vegetali e al materiale riproduttivo vegetale da parte dell’UFAG, Agroscope, WSL e UFAM. L’onere aggiuntivo in termini di risorse umane che sarà necessario per l’applicazione delle leggi e delle ordinanze relative alle derrate alimentari e ai prodotti fitosanitari non può essere quantificato con precisione oggi, considerato l’elevato numero di ordinanze interessate e il fatto che le procedure di attuazione e il loro contenuto sono ancora in fase di elaborazione in Svizzera. Tale onere potrà essere quantificato solo quando si sarà completata la revisione delle ordinanze interessate. La stessa logica si applica all’attuazione delle leggi e delle ordinanze relative alle epizoozie: l’onere effettivo