Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 784Fedlex · Rapporto esplicativo

Allo scopo di limitare le spese, lʼarticolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che per i sussidi, i crediti dʼimpegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. L’attuazione nell’ambito della legislazione sulle epizoozie non crea né nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese superiori a una delle soglie previste).

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

L’attuazione nell’ambito della legislazione sulle epizoozie non influisce sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte di Confederazione e Cantoni.

Conformità alla legge sui sussidi

L’attuazione nell’ambito della legislazione sulle epizoozie non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi. L’articolo 10 è stato ripreso dal diritto attuale (art. 11a LFE).

Delega di competenze legislative

In futuro, la LFE regolamenterà solo le questioni in cui il diritto dell’UE deve essere precisato nel diritto svizzero nonché le questioni che si applicano specificamente alla Svizzera negli ambiti non disciplinati dal diritto UE pertinente. I principi e tutti gli ambiti di cui all’articolo 164 capoverso 1 Cost. (tra cui i diritti e gli obblighi di privati) richiedono una base nella legge formale. Le disposizioni esecutive sono emanate dal Consiglio federale. In particolare, ora emanerà le relative disposizioni esecutive per quanto riguarda i requisiti del personale dei servizi specializzati, la sua formazione e la relativa commissione d’esame. Le rimanenti autorizzazioni del Consiglio federale per l’emanazione di disposizioni esecutive, ad esempio in relazione all’identificazione dei cani, ai costi della lotta alle epizoozie e all’indennità per le perdite di animali, sono riprese dal diritto vigente.

2.12.11.7.6 Protezione dei dati

Oltre alle disposizioni sul trattamento dei dati nei sistemi d’informazione, la LFE contiene ora anche disposizioni sul trattamento dei dati in relazione alla formazione delle persone incaricate dei controlli ufficiali. Per il trattamento di questi dati da parte degli organi federali si applicano anche i principi della LPD.