Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost, l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv 2 LParl.; art. 7a cpv. 1 LOGA). Il Protocollo sulla sicurezza alimentare non è un trattato internazionale che il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente sulla base di una legge o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. In particolare, l’applicazione diretta del diritto dell’UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare va oltre i campi di applicazione previsti dall’articolo 177a capoverso 1 LAgr, dall’articolo 53b LFE, dall’articolo 32a LPAn e dall’articolo 45 LDerr. Inoltre, non è un trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Inoltre, l’attuazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare richiede la revisione di leggi federali. Di conseguenza, l’Accordo deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale.

2.12.13.2 Costituzionalità della legislazione di attuazione e delle misure di accompagnamento

Vedi numeri 2.12.8.6.1, 2.12.9.7.1, 2.12.10.7.1 e 2.12.11.7.1.

2.12.13.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il Protocollo sulla sicurezza alimentare è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Si prevede che anche l’Accordo aggiuntivo del 27 settembre 2007 fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli sia modificato di conseguenza.

La conclusione di accordi con Paesi terzi rimane possibile, tenendo conto delle restrizioni illustrate di seguito. Attraverso l’integrazione degli atti giuridici dell’UE nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, questi ultimi entrano a far parte dell’ordinamento giuridico svizzero. Se la Svizzera non intende applicare, o intende applicare in modo diverso, determinate nuove norme di atti giuridici da integrare in futuro in relazione all’importazione di determinati prodotti da Paesi terzi limitata al mercato svizzero, ciò può essere disciplinato con una disposizione di eccezione nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. Ad esempio, l’importazione di carne bovina proveniente da bovini che potrebbero essere stati trattati con promotori di crescita ormonali sarà ancora consentita, a condizione che sia destinata esclusivamente al consumo sul mercato nazionale (v. n. 2.12.6).

Le modifiche necessarie agli allegati dell’Accordo che istituisce l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) saranno esaminate e apportate in un secondo momento. Per il resto si rimanda al commento di cui al numero 3.1.3.

2.12.13.4 Forma dell’atto

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione (Cost.), i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del