Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 808Fedlex · Rapporto esplicativo

Senza un accordo bilaterale, la Svizzera non potrà contare su un accesso diretto e standardizzato a informazioni rapide e dettagliate in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell’area geografica limitrofa.

2.13.8 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto

2.13.8.1 Ripercussioni per la Confederazione

2.13.8.1.1 Ripercussioni finanziarie

L’attuazione dell’Accordo sulla sanità comporterà per la Confederazione un onere finanziario supplementare di circa 5 milioni di franchi all’anno (escluse le spese proprie) dovuto alla partecipazione della Svizzera all’ECDC. Secondo l’articolo 25 dell’Accordo sulla sanità, dovrà essere versato un contributo finanziario annuale che copra anche l’utilizzo di piattaforme come il SARR.

I primi versamenti saranno effettuati a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla sanità. L’importo è inferiore al limite di spesa totale di 50 milioni di franchi all’anno previsto nel quadro del mandato negoziale svizzero dell’8 marzo 2024.

Le ripercussioni finanziarie sono stimate a partire dal preventivo attuale dell’ECDC, ovvero nel contesto di una situazione normale e non di una situazione sanitaria grave, come può esserlo una pandemia. In quest’ultimo caso non si può escludere un aumento del preventivo dell’ECDC, che comporterebbe anche un incremento proporzionale del contributo della Svizzera dovuto alla chiave di contribuzione prevista nell’Accordo. Le spese qui illustrate non comprendono nemmeno gli eventuali costi della partecipazione della Svizzera a una procedura di aggiudicazione congiunta di contromisure mediche che dovrebbe essere decisa caso per caso dal Consiglio federale.

Come spiegato al numero 2.13.6.2 dedicato al Protocollo EU4Health (art. 1.2), quest’ultimo non avrà, in un primo tempo, alcuna ripercussione finanziaria per la Confederazione, in quando l’attuale programma «EU4Health» giunge al termine nel 2027 ed è poco probabile che l’Accordo sulla sanità entri in vigore entro il 31 dicembre 2026. La partecipazione della Svizzera al prossimo programma UE per la salute (2028–2034), che esigerebbe costi supplementari stimati attualmente a circa 20 milioni di franchi all’anno a partire dal 2028, sarebbe oggetto di una prossima decisione. Le cifre seguenti fanno dunque riferimento all’Accordo sulla sanità.

A questi costi si affiancano, oltre a benefici pratici, anche benefici finanziari derivanti dalla conclusione dell’Accordo sulla sanità. In assenza di quest’ultimo, la gestione di una futura pandemia comporterebbe probabilmente costi più elevati, anche perché la Svizzera non potrebbe disporre rapidamente delle informazioni sulla diffusione di agenti patogeni.

2.13.8.1.2 Ripercussioni sulle spese proprie e sull’effettivo del personale

L’attuazione dell’Accordo sulla sanità implica lo svolgimento di compiti supplementari da parte dell’UFSP. Si tratta del primo accordo tra la Svizzera e l’UE di cui è responsabile l’UFSP e per questo occorre creare una struttura organizzativa adeguata. Tale struttura è necessaria per poter trarre pienamente vantaggio dalle opportunità