Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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L’articolo 4 stabilisce che l’articolo 8 EUPA (programmi e attività cui si applica un meccanismo di adeguamento del contributo operativo) non si applica al programma EU4Health poiché quest’ultimo non dispone di un meccanismo di adeguamento.
L’articolo 5 è comune ai protocolli EUPA. Con il titolo «Disposizioni finali», precisa che i protocolli restano in vigore per il tempo necessario a completare i progetti in corso, ma anche tutte le azioni necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’UE e tutti gli obblighi finanziari derivanti dall’attuazione del Protocollo.
2.13.7 Punti essenziali dell’attuazione
2.13.7.1 Legislazione di attuazione
2.13.7.1.1 Accordo sulla sanità
L’Accordo sulla sanità prevede essenzialmente la partecipazione della Svizzera ai meccanismi di sicurezza sanitaria e all’ECDC. È conforme al diritto nazionale pertinente e per la sua attuazione non è previsto alcun adeguamento a livello di legge. Rientra in primo luogo nel campo d’applicazione della legge federale del 28 settembre 2012789 sulle epidemie (LEp), che disciplina l’individuazione precoce, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie in Svizzera nonché la lotta contro di esse, al fine di tutelare la salute della popolazione. Grazie alla LEp vigente e alla relativa revisione parziale in corso, i sistemi di sorveglianza epidemiologica svizzeri sono compatibili con il diritto pertinente dell’UE.
Oltre all’ambito delle malattie trasmissibili, l’attuazione dell’Accordo sulla sanità si applica anche ad altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Le competenze d’esecuzione in caso di altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sono rette da legislazioni specifiche: le minacce legate alle malattie animali trasmissibili sono disciplinate nella legge del 1° luglio 1966790 sulle epizoozie (LFE), nel settore delle radiazioni ionizzanti si applica la legge del 22 marzo 1991791 sulla radioprotezione (LRaP; in particolare l’art. 17 segg.), mentre i casi di eventi tossici o di altri effetti chimici sono disciplinati dalla legislazione sulla protezione dell’ambiente, in particolare dall’ordinanza del 27 febbraio 1991792 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR, cfr. in particolare l’art. 12 cpv. 2).
Tuttavia, l’attuazione dell’Accordo necessita di adeguamenti a livello di ordinanza:
a) Secondo l’articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2022/2371, ogni Stato membro designa le autorità competenti a livello nazionale per la notifica degli allarmi al SARR. Per garantire coerenza nella trasmissione degli allarmi e nel loro follow-up, tale funzione sarà ricoperta dall’UFSP. Ciò dovrà essere disciplinato nell’ordinanza del 29 aprile 2015793 sulle epidemie (OEp) a conclusione delle procedure d’approvazione interna. In effetti, l’UFSP è l’autorità incaricata di attuare l’Accordo sulla sanità. Inoltre, nell’ambito delle malattie trasmissibili l’UFSP è l’autorità competente alla
789RS 818.101
790RS 916.40
791RS 814.50
792RS 814.012