Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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b) Ulteriori adeguamenti concernono l’ordinanza del DFI del 1° dicembre 2015798 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano (ODMT). Quest’ultima stabilisce a livello nazionale quali malattie e agenti patogeni devono essere dichiarati alle autorità dai professionisti della salute e dai laboratori per garantire una sorveglianza uniforme e sistematica. Non si tratta di modifiche sostanziali, ma di adeguamenti volti a precisare alcuni aspetti. Da un lato è probabile che altre malattie trasmissibili dell’essere umano che al momento non devono essere dichiarate – a differenza di quanto avviene nell’UE – in futuro saranno soggette all’obbligo di dichiarazione. In questo modo si garantisce che gli agenti patogeni a dichiarazione obbligatoria siano soggetti alle stesse prescrizioni applicate nell’UE e, soprattutto, che siano applicate le raccomandazioni dell’ECDC. Dall’altro lato, i criteri di dichiarazione (definizioni cliniche ed epidemiologiche) devono essere parzialmente rivisti. Attualmente sono riportati in una guida dell’UFSP e non hanno carattere normativo. La Svizzera impiega già standard internazionali (dell’Organizzazione mondiale della sanità [OMS], dell’ECDC e di altri istituti interazionali riconosciuti come l’istituto tedesco Robert Koch) per garantire la comparabilità e l’efficienza della sorveglianza epidemiologica.
2.13.7.1.2 Protocollo EU4Health
Il Protocollo EU4Health disciplina la partecipazione della Svizzera al programma pluriennale dell’UE per la salute «EU4Health» (2021–2027). Per la sua attuazione non è necessario alcun adeguamento a livello di legge.
2.13.7.2 Attuazione
Per l’attuazione dell’Accordo sulla sanità e degli adeguamenti di ordinanza non è necessario apportare modifiche sostanziali all’esecuzione. Le competenze in quest’ambito restano infatti invariate rispetto a quanto previsto nel quadro dell’esecuzione della legge sulle epidemie o di altre leggi federali interessate, in particolare la legge sulla radioprotezione, la legge sulla protezione dell’ambiente, la legge sulle epizoozie o la legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
Le notifiche di allarmi al SARR sono effettuate dall’UFSP. Le autorità federali si coordinano affinché l’UFSP sia informato delle notifiche rilevanti (v. n. 2.13.7.1.1).
Eventuali adeguamenti dell’ODMT consentiranno di intervenire in maniera mirata a livello contenutistico e operativo, per esempio adeguando la guida dell’UFSP sulla dichiarazione obbligatoria delle malattie trasmissibili e degli agenti patogeni. Questo documento pratico rivolto agli specialisti del settore sanitario fornisce informazioni importanti sui criteri, sulle scadenze e sui canali di dichiarazione nonché sulle definizioni di caso. Si tratta di adeguamenti mirati che precisano alcuni aspetti e che vanno a inserirsi nel sistema vigente, contribuendo ad armonizzare gli standard svizzeri a quelli internazionali. Adeguamenti di questo tipo seguono procedimenti consolidati e sono effettuati regolarmente, per esempio in caso di aggiunta di nuovi agenti patogeni. Altre modifiche di natura operativa saranno apportate ai moduli e ai sistemi di dichiarazione impiegati da medici, ospedali e laboratori per trasmettere i loro referti, nonché