Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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nelle banche dati in cui vengono registrate le informazioni dichiarate. Anche gli strumenti di analisi dei dati saranno adeguati. Allo stesso modo, in base alle modifiche apportate saranno esaminati ed eventualmente rivisti anche i contenuti dei contratti stipulati con i centri di riferimento (laboratori specializzati in malattie infettive).
Oltre ai sistemi di dichiarazione obbligatoria disciplinati dall’ODMT, in Svizzera esistono anche altri sistemi di sorveglianza delle resistenze agli antibiotici e delle infezioni correlate all’assistenza. Tali sistemi impiegano già le specifiche definite a livello europeo. Tuttavia, sarà probabilmente necessario procedere ad adeguamenti puntuali dei sistemi di sorveglianza, che potranno essere effettuati nell’ambito del loro normale sviluppo.
2.13.7.3 Compatibilità tra compiti e finanze
Come illustrato sopra, una cooperazione più stretta e duratura con l’UE nell’ambito della sicurezza sanitaria rafforza la protezione della popolazione svizzera. Prendere parte agli organismi rilevanti dell’UE e all’ECDC consente di individuare più precocemente e combattere meglio le minacce per la salute a carattere transfrontaliero nel nostro Paese. Infatti, al verificarsi di un focolaio di malattia in uno o più Stati membri dell’UE o dello SEE, i servizi svizzeri competenti saranno informati più rapidamente, disporranno di maggiori informazioni sugli sviluppi epidemiologici e potranno avvalersi delle conoscenze di un pool di esperti più ampio per intraprendere le azioni più opportune. L’Accordo aumenta così la sicurezza, l’efficienza e la velocità nei processi di individuazione precoce, sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmissibili nonché di lotta contro di esse.
Gli adeguamenti di carattere giuridico ed esecutivo sono principalmente misure che precisano alcuni aspetti e che non richiedono modifiche strutturali fondamentali al sistema nazionale vigente. L’armonizzazione dei sistemi di sorveglianza e delle definizioni di caso con gli standard dell’UE è necessaria. L’Accordo è inoltre in linea con processi legislativi e progetti in corso a livello nazionale, tra cui la revisione parziale della LEp e progetti rilevanti del programma «DigiSanté», come il rafforzamento dei processi digitali nell’ambito della dichiarazione di malattie trasmissibili. Il contributo finanziario per la partecipazione all’ECDC e al SARR nonché le risorse di personale necessarie per l’attuazione e l’accompagnamento dell’Accordo devono essere presi in considerazione (v. n. 2.13.8.1).
Rispetto ai benefici attesi, come per esempio l’ottimizzazione dei flussi di dati e il rafforzamento delle capacità di gestione delle crisi, gli adeguamenti necessari per l’attuazione sono ragionevoli. Investire nel potenziamento delle strutture per la prevenzione e la gestione efficiente delle crisi contribuisce in modo significativo a minimizzare le ripercussioni economiche e sociali delle emergenze sanitarie. In assenza di una cooperazione formale con l’UE nell’ambito della sicurezza sanitaria, la Svizzera continuerà a non disporre di un accesso sicuro ai rilevanti meccanismi dell’UE di prevenzione e gestione delle crisi e di informazioni tempestive sugli sviluppi epidemiologici in Europa. Senza l’Accordo, la cooperazione con l’UE può avvenire solo ad hoc ed è limitata a situazioni di crisi di ampia portata, dipendendo quindi dalla buona volontà dell’UE, come è avvenuto durante la pandemia di COVID-19. È inoltre preclusa la possibilità di prepararsi alle emergenze sanitarie e di individuarle precocemente.