Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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quale devono essere inviate le dichiarazioni relative ai rischi sanitari (cfr. art. 12 LEp). Anche l’ambito della radioprotezione rientra nelle competenze dell’UFSP (cfr. art. 137 dell’ordinanza del 26 aprile 2017794 sulla radioprotezione [ORaP]). Altri uffici federali sono competenti per minacce specifiche. L’USAV, per esempio, è l’autorità competente in caso di epizoozie (art. 57 LFE). Per gli eventi tossici o altri effetti chimici, i Cantoni provvedono affinché venga designata una centrale che trasmetta l’annuncio dell’incidente rilevante al posto d’allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) (cfr. art. 12 cpv. 2 OPIR). La CENAL è l’organo d’allarme della Confederazione per gli incidenti industriali. Se incidenti industriali o aventi conseguenze importanti hanno luogo oltre le frontiere nazionali, la CENAL li segnala ai Paesi limitrofi tramite il sistema di notifica degli incidenti industriali ai sensi della Convenzione UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali795. In materia di protezione della popolazione, la CENAL assume compiti d’informazione e allarme in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 7 dell’ordinanza dell’11 novembre 2020796 sulla protezione della popolazione [OPPop]), a sostanze chimiche (art. 8 OPPop), in caso di pericolo proveniente dallo spazio (art. 9 OPPop), e, infine, in caso di altri pericoli (art. 10 OPPop), segnatamente pericoli dovuti a un evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione. Le autorità federali competenti provvederanno a coordinarsi per garantire che l’UFSP possa trasmettere i pertinenti allarmi al SARR. Tale coordinamento è disciplinato nel quadro del diritto esecutivo delle rispettive leggi federali. Inoltre, l’UFSP e le autorità competenti di sorvegliare e dichiarare i pericoli per la salute concluderanno accordi per definire i principi della cooperazione.

Per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di origine ambientale che soddisfano i criteri del regolamento (UE) 2022/2371 e che non rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR applicabile agli eventi tossici o ad altri effetti chimici, non vi è alcun obbligo di dichiarazione a un’autorità federale. Va notato che i Cantoni hanno già la possibilità di informare la CENAL di un allarme in caso di evento dannoso di vasta portata (evento maggiore), catastrofe o situazione d’emergenza. Tuttavia, per prevedere l’obbligo da parte dei Cantoni di notificare la CENAL in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di origine ambientale o sconosciuta non disciplinate dalle disposizioni sopra menzionate, si potrebbe prevedere una modifica della legge federale del 20 dicembre 2019797 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) nel quadro di una revisione ordinaria della legge. Ciò consentirebbe di garantire, soprattutto in futuro, l’assenza di lacune concernenti l’obbligo di notifica dei Cantoni. Al momento non è stata individuata alcuna situazione plausibile che non sia disciplinata dalle disposizioni di diritto nazionale vigenti. Sarebbe auspicabile che le autorità federali competenti e i Cantoni collaborassero per facilitare la trasmissione di informazioni relative a tali gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, affinché l’UFSP disponga delle informazioni pertinenti da trasmettere nel contesto del SARR.

794RS 814.501

795 RS 0.814.04

796 RS 520.12

797 RS 520.1