Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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– Diritto dell’UE e diritto interno: 2,3 ETP (414 000 franchi). L’Accordo pre-

vede la partecipazione allo sviluppo del diritto dell’UE pertinente nei comitati e negli organismi previsti a tal fine (art. 5 diritto di partecipazione), la garanzia del processo di recepimento dinamico del diritto dell’UE (art. 6 integrazione degli atti giuridici) e il monitoraggio degli sviluppi legislativi dell’UE nell’ambito sanitario pertinente per l’Accordo (art. 21). Prevede inoltre l’allineamento del diritto interno al diritto dell’UE e la corretta applicazione dell’Accordo al fine di evitare controversie legali nonché, se necessario, di preparare gli eventuali pareri nei procedimenti pregiudiziali e, se del caso, nelle procedure di composizione delle controversie.

– Meccanismi di sicurezza sanitaria: partecipazione a vari organismi, riu-

nioni e attività nell’ambito della sicurezza sanitaria: 3 ETP (540 000 franchi). L’Accordo prevede la partecipazione a organismi e riunioni o altre attività che rientrano nel suo campo d’applicazione, come gli organi di gestione del CSS, i gruppi di lavoro e gli organi tecnici su argomenti specifici, nonché i contatti con il resto dell’architettura di sicurezza sanitaria dell’UE. Copre anche le varie attività volte a rafforzare il piano nazionale di prevenzione e preparazione, nonché il coordinamento con gli attori a livello federale e cantonale. Poiché la Svizzera rimane autonoma nello sviluppo delle misure da adottare sul suo territorio, ciò implica ulteriori compiti.

– Partecipazione della Svizzera all’ECDC: 4,5 ETP (810 000 franchi). L’Ac-

cordo prevede la partecipazione agli organismi di governance dell’ECDC (bilancio, monitoraggio, approvazione dei programmi di lavoro) e ai gruppi di lavoro specializzati per l’elaborazione delle linee guida, l’analisi dei rischi e i progetti di ricerca, la rappresentanza nel Forum consultivo dell’ECDC e la partecipazione alle reti/piattaforme di allarme rapido dell’UE (SARR, EpiPulse). I meccanismi di sorveglianza e allarme rapido comprendono segnatamente la raccolta, il trattamento, la valutazione e la trasmissione degli allarmi e dei dati epidemiologici all’UE in collaborazione con le autorità nazionali e cantonali interessate. L’attuazione dell’Accordo richiede un onere supplementare da parte dell’UFSP in termini di sorveglianza, in particolare a causa dell’aumento del numero di agenti patogeni soggetti a dichiarazione obbligatoria e dell’implementazione della notifica obbligatoria ai meccanismi europei dei dati sulle infezioni nosocomiali e sulla resistenza antimicrobica (EARS-Net). Inoltre, la Svizzera dovrà continuare ad adottare misure in relazione agli sviluppi legislativi dell’UE che recepirà. Oltre alle maggiori competenze e informazioni disponibili grazie alla collaborazione con l’UE, la Svizzera continuerà in modo autonomo a sorvegliare e contrastare le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sul proprio territorio. L’attuazione dell’Accordo comporta quindi compiti supplementari.

Per l’UFSP, ciò non è possibile senza sacrificare altri compiti. In effetti, poiché si tratta del primo accordo con l’UE nell’ambito della sanità, attualmente non vi è una struttura interna che consenta eventuali sinergie. Inoltre, negli ultimi dieci anni