Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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in materia di protezione dei dati, garantendo un livello di protezione adeguato ai sensi della vigente legislazione dell’UE sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati. Se l’UE ritiene che le legislazioni svizzera ed europea in materia offrano una protezione equivalente, non è necessaria alcuna misura di attuazione804. Gli aspetti del diritto in materia di protezione dei dati delle disposizioni istituzionali contenute nell’Accordo sulla sanità corrispondono a quelli figuranti negli accordi relativi al mercato interno (v. n. 2.1.8.6.).
804 Decisione della Commissione, del 26 lug. 2000, riguardante l’adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1) e relazione del 15 gen. 2024 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (COM(2024) 7 final, pag. 14–15.