Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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secondo l’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Tale accordo deve dunque essere sottoposto all’Assemblea federale per approvazione.

2.13.9.2 Costituzionalità della legislazione di attuazione

Non sono previste né disposizioni di attuazione né misure di accompagnamento.

2.13.9.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

L’Accordo sulla sanità è compatibile con gli altri impegni internazionali della Svizzera, segnatamente con quelli derivanti dal Regolamento sanitario internazionale del 23 maggio 2005801, dalla convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri del 10 febbraio 1937802, dall’accordo sulla traslazione delle salme del 26 ottobre 1973803 e dall’accordo relativo allo scambio di informazioni sulle pandemie e sugli altri rischi sanitari concluso con la Francia il 28 giugno 2010 (non pubblicato).

2.13.9.4 Forma dell’atto

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’Accordo sulla sanità prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto. In particolare, le disposizioni istituzionali, compreso il recepimento dinamico del diritto dell’UE, devono essere considerate disposizioni legislative importanti.

Il decreto federale concernente l’approvazione dell’Accordo sulla sanità sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

2.13.9.5 Applicazione provvisoria

Non è prevista un’applicazione provvisoria dell’Accordo sulla sanità.

2.13.9.6 Aspetti giuridici particolari del testo di attuazione

Non vi sono aspetti giuridici particolari da segnalare.

2.13.9.7 Protezione dei dati

Nell’allegato I, gli adeguamenti tecnici agli atti giuridici dell’UE integrati nell’Accordo sulla sanità prevedono che la Svizzera applichi la propria legislazione nazionale

801 RS 0.818.103 802 RS 0.818.61 803 RS 0.818.62