Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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chetto Svizzera-UE e su possibili futuri sviluppi delle loro relazioni bilaterali. Focalizzare le discussioni sui temi del pacchetto Svizzera-UE è in linea con le competenze del dialogo ad alto livello tra le due Parti, anch’esso istituito nel quadro del pacchetto Svizzera-UE (v. n. 2.14). Il Comitato avrà la possibilità di formulare raccomandazioni a tale organo (v. qui di seguito).
Il Comitato parlamentare misto sarà composto in parti uguali da membri dell’Assemblea federale e del Parlamento europeo (art. 1). Si riunirà almeno una volta all’anno, come richiesto dalla CPE-S nel quadro della consultazione (v. n. 2.15.2), ad alternanza in Svizzera e nell’UE (art. 3). Adotterà il proprio regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri (art. 5).
L’articolo 4 descrive le competenze del Comitato parlamentare misto. Nell’ambito degli strumenti a sua disposizione, quest’ultimo potrà richiedere alle Parti contraenti informazioni rilevanti in merito all’attuazione di qualsiasi accordo facente parte del pacchetto Svizzera-UE. Sarà inoltre informato periodicamente in merito alle decisioni e alle raccomandazioni dei comitati misti degli accordi facenti parte del pacchetto Svizzera-UE. Il processo di trasmissione delle informazioni rimane da definire nel dettaglio con i dipartimenti responsabili dei comitati misti degli accordi in questione. Infine, il Comitato potrà formulare raccomandazioni alle Parti contraenti. Il concetto di «Parti contraenti» è da intendersi come comprensivo per il Comitato della possibilità di formulare raccomandazioni all’attenzione dei rappresentanti delle Parti contraenti nel quadro del dialogo ad alto livello istituito in virtù del pacchetto Svizzera- UE (v. n. 2.14).
Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 (ratifica, entrata in vigore, modifica, denuncia) sono usuali per questa tipologia di strumento.
2.15.7 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto
L’accordo non avrà ripercussioni per l’Amministrazione federale in materia di finanze e personale. Il lavoro generato potrà essere sostenuto con le risorse attuali. Dal canto loro, i Servizi del Parlamento stimano che sarà necessario l’equivalente di un impiego a tempo pieno per gestire il rafforzamento della cooperazione parlamentare. Pertanto, l’accordo non avrà alcuna ripercussione per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna. Non sono da attendersi ripercussioni dirette neanche per quanto riguarda l’economia svizzera, l’ambiente o la società. Le questioni non sono quindi state esaminate in modo approfondito. Per le ripercussioni del pacchetto Svizzera-UE sull’economia in generale, si veda il numero 3.3.
Una cooperazione rafforzata tra i Parlamenti della Svizzera e dell’UE è importante dal punto di vista della politica estera. L’accordo è in linea con l’obiettivo di stabilizzare e ampliare la via bilaterale con l’UE, favorendo lo scambio diretto tra gli eletti svizzeri e i parlamentari degli Stati membri dell’UE. Tale scambio si concentrerà sugli ambiti del pacchetto Svizzera-UE e sui possibili futuri sviluppi delle relazioni bilaterali.
2.15.8 Aspetti giuridici dell’elemento del pacchetto
Il Protocollo sulla cooperazione parlamentare è un accordo giuridicamente vincolante. L’accordo si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., ai sensi del quale gli affari esteri