Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare un simile trattato internazionale. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’approvazione spetta all’Assemblea federale, ad eccezione dei trattati la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (v. anche art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a cpv. 1 LOGA). Il Protocollo sulla cooperazione parlamentare non costituisce un trattato internazionale che il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente in virtù della legge o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. Non si tratta nemmeno di un trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a cpv. 1 LOGA. Deve dunque essere sottoposto all’Assemblea parlamentare per approvazione. Il Consiglio federale propone di approvarlo nel quadro di un decreto federale specifico, non sottoposto a referendum.

Le modalità di attuazione concreta dovranno essere definite dall’Assemblea federale, cui spetta l’esecuzione dell’accordo. L’attuazione potrebbe richiedere una modifica dell’ordinanza dell’Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento (ORInt)816.

L’accordo è compatibile con gli altri obblighi internazionali della Svizzera.

816 RS 171.117