Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.1.7 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto
L’obiettivo principale degli elementi istituzionali è assicurare la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell’UE. Per quanto riguarda lo sviluppo del diritto, mirano a evitare che i rispettivi ordinamenti giuridici divergano. In particolare, le norme relative al recepimento dinamico e all’interpretazione uniforme rafforzano la certezza del diritto. Il meccanismo di composizione delle controversie, che prevede misure di compensazione, istituisce un processo ordinato per risolvere le divergenze tra le Parti, proteggendo così la Svizzera da misure di ritorsione arbitrarie. Il decision shaping e la possibilità di depositare memorie o osservazioni davanti alla CGUE consentono alla Svizzera di influenzare i processi legislativi e giurisprudenziali dell’UE.
Gli elementi istituzionali rispettano la Costituzione federale67 (Cost.), i diritti politici e il federalismo. La procedura per il recepimento dinamico è in linea con i processi interni esistenti. La Svizzera applica già il recepimento dinamico nel contesto dell’associazione a Schengen e a Dublino. Per quanto riguarda il meccanismo di composizione delle controversie, la CGUE non può interferire in un procedimento di sua propria volontà. Può intervenire solo su richiesta del tribunale arbitrale, ha una competenza limitata (dare un parere sull’interpretazione del diritto dell’UE) e non può decidere nel merito della controversia. È sempre il tribunale arbitrale che prende questa decisione. Il coinvolgimento della CGUE non è una novità nel campo degli accordi bilaterali. Esso è previsto, in particolare, nell’Accordo sul trasporto aereo per le questioni riguardanti il diritto della concorrenza. Inoltre, la giurisprudenza della CGUE svolge già un ruolo centrale nell'ambito dell'associazione a Schengen e a Dublino, con conseguenze molto incisive in caso di controversie in materia (cessazione automatica, salvo accordo contrario, dell'associazione della Svizzera). Anche le misure di compensazione non sono un elemento del tutto nuovo. Strumenti simili – se non addirittura più incisivi – sono già presenti negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, per esempio nell’ALC, nell’Accordo sul trasporto aereo e nell’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, oppure nel quadro dell’associazione a Schengen e a Dublino. Finora questi strumenti non hanno mai causato problemi, a differenza delle misure di ritorsione che esulano da un quadro giuridico, come quelle tra la Svizzera e l’UE che hanno riguardato gli ambiti dell’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio o l’equivalenza delle borse. Gli elementi istituzionali mirano proprio a evitare tali misure di ritorsione arbitrarie.
In sintesi, gli elementi istituzionali si inseriscono nel complesso nella linea con soluzioni già note e utilizzate nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’UE. Non implicano una modifica sostanziale di queste relazioni. In quanto tali, non hanno dunque un carattere costituzionale. Servono a raggiungere l’obiettivo del Consiglio federale di stabilizzare e sviluppare le relazioni tra la Svizzera e l’UE.
Le ripercussioni più concrete di questi elementi sono descritte principalmente nelle parti del rapporto esplicativo che trattano gli accordi in cui sono integrati. Di seguito vengono illustrati unicamente gli effetti degli elementi istituzionali che hanno carattere trasversale e che non possono essere messi in relazione con uno specifico accordo.
67 RS 101