Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.1.7.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni saranno regolarmente informati e ampiamente coinvolti se saranno interessati ambiti di loro competenza nel contesto del decision shaping, delle procedure di composizione delle controversie e del deposito di memorie o di osservazioni davanti alla CGUE e ciò potrebbe richiedere maggiori risorse di personale anche nelle loro amministrazioni. Le modalità di informazione e di questa partecipazione saranno oggetto di un ulteriore accordo, per esempio una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni analoga a quella in vigore nell’ambito dell’associazione a Schengen e a Dublino68.

Gli elementi istituzionali non hanno ripercussioni specifiche per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

2.1.7.3 Ripercussioni sull’economia

Gli elementi istituzionali sono direttamente legati alla partecipazione della Svizzera al mercato interno dell’UE attraverso i vari accordi relativi. In quanto tali, non hanno un impatto specifico sull’economia. Tuttavia, le ripercussioni economiche degli accordi relativi al mercato interno, in particolare dell’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio e dell’Accordo sulla sanità, derivano anche dagli elementi istituzionali e sono illustrate nelle parti del rapporto esplicativo riguardanti questi accordi.

2.1.7.4 Ripercussioni sulla società

Gli elementi istituzionali non hanno ripercussioni dirette sulla società.

2.1.7.5 Ripercussioni sull’ambiente

Gli elementi istituzionali non hanno ripercussioni dirette sull’ambiente.

2.1.7.6 Ripercussioni sui diritti di iniziativa e di referendum

Per il Consiglio federale era importante, fin dalla fase preparatoria del mandato negoziale, sottolineare il fatto che la Svizzera non avrebbe potuto accettare alcun risultato che avesse messo in discussione diritti e competenze costituzionali (v. n. 2.1.3.3). Questo obiettivo negoziale è stato raggiunto.

I diritti di iniziativa e di referendum sanciti dalla Costituzione (Art. 136 cpv. 2 Cost.69) restano pienamente garantiti. Né i singoli accordi né gli elementi istituzionali in essi contenuti impediscono il lancio di un’iniziativa popolare contro il recepimento, in uno degli accordi, di uno sviluppo pertinente del diritto dell’UE, purché rispetti i requisiti di validità fissati dalla Costituzione. Resterà inoltre sempre possibile indire un referendum contro l’adozione di una nuova legge o di una modifica di legge richiesta in questo contesto. I termini e il numero di firme necessarie per l’esercizio di questi diritti, ossia 100 000 firme di aventi diritto di voto raccolte in 18 mesi per un’iniziativa

68 RS 362.1

69 RS 101