Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
2.1.7.1 Ripercussioni per la Confederazione
Gli elementi istituzionali prevedono strumenti che permettano alla Svizzera di promuovere i propri interessi in maniera maggiore nel quadro del processo legislativo e giurisdizionale dell’UE, in particolare (i) il decision shaping nell’ambito del recepimento dinamico (v. n. 2.1.5.2.1) e (ii) la possibilità, per la Svizzera, di depositare memorie o osservazioni scritte davanti alla CGUE quando un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’UE chiede alla Corte di pronunciarsi a titolo pregiudiziale su una questione riguardante l’interpretazione degli accordi relativi al mercato interno e dell’Accordo sulla sanità o di un atto giuridico dell’UE a cui tali accordi fanno riferimento (v. n. 2.1.5.4.5). Gli elementi istituzionali prevedono anche un meccanismo di composizione delle controversie che consente alle Parti di rivolgersi a un tribunale arbitrale se non è possibile trovare una soluzione politica all’interno del comitato misto.
I suddetti strumenti e il meccanismo di composizione delle controversie sono elementi nuovi, derivanti dall’inclusione degli elementi istituzionali negli accordi relativi al mercato interno e nell’Accordo sulla sanità. Per questo motivo danno luogo a compiti aggiuntivi. Per promuovere e difendere gli interessi della Svizzera in maniera ottimale attraverso questi strumenti e il meccanismo di composizione delle controversie è necessario garantire, da un punto di vista politico e giuridico, la coerenza, l’uniformità e la qualità complessiva delle posizioni svizzere. La responsabilità in questo senso è del DFAE, insieme agli altri sei dipartimenti federali competenti per i diversi temi oggetto degli accordi relativi al mercato interno e dell’Accordo sulla sanità (v.
n. 2.1.5.2.3 e 2.1.5.4.6). Per svolgere questi compiti occorreranno tra i due e i quattro posti a tempo pieno in seno alla Divisione Europa della Segreteria di Stato del DFAE –per assicurare il decision shaping della Svizzera, per il deposito di memorie e osservazioni davanti alla CGUE e per la composizione delle controversie. Senza questi effettivi in più non sarebbe possibile garantire la coerenza, l’uniformità e la qualità complessiva delle posizioni della Svizzera e ciò indebolirebbe l’influenza della Svizzera sui processi legislativi e giurisdizionali dell’UE e la difesa dei suoi interessi nel quadro della composizione delle controversie. All’interno dell’UFG (DFGP) saranno necessari due posti a tempo pieno per fornire supporto legislativo nel quadro del decision shaping e del recepimento dinamico. In questo contesto saranno indispensabili un controllo giuridico preventivo dei futuri atti da recepire, prima dell’adozione di tali atti e della loro notifica alla Svizzera nell’ambito del comitato misto, e un maggiore supporto da parte degli uffici specializzati per le questioni giuridiche trasversali, in particolare nei settori oggetto dei nuovi accordi, al fine di garantire che il recepimento dinamico avvenga conformemente alle norme costituzionali e legislative svizzere e secondo le procedure previste dagli accordi. Il Consiglio federale esaminerà a tempo debito il fabbisogno di risorse indicato e provvederà affinché l'eventuale fabbisogno supplementare di personale sia coperto con le risorse proprie della Confederazione. I Servizi del Parlamento stimano da parte loro che occorrerà l’equivalente di un posto e mezzo a tempo pieno per gestire eventuali nuovi compiti legati al decision shaping (v. n. 2.1.7.7). Per le ripercussioni sugli altri sei dipartimenti federali, competenti per i temi oggetto degli accordi relativi al mercato interno e per l’Accordo sulla sanità, si rinvia ai commenti ai singoli accordi.