Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 85Fedlex · Rapporto esplicativo
2.1.5.4.5 Deposito di memorie o di osservazioni
Per contro, la Svizzera ha il diritto di depositare memorie o osservazioni davanti alla CGUE quando un organo giurisdizionale di uno Stato membro si rivolge alla Corte affinché si pronunci in via pregiudiziale su una questione relativa all’interpretazione di un accordo o di una disposizione di un atto giuridico dell’UE a cui l’accordo si riferisce (art. 12 par. 2 PI-ATA).
Questa possibilità costituisce uno strumento efficace a disposizione della Svizzera per influenzare la giurisprudenza della CGUE nei settori che la concernono e può essere comparato al diritto di decision shaping nel quadro del recepimento dinamico. La Svizzera gode già di questa possibilità nell’ambito dell’associazione a Schengen e a Dublino.
2.1.5.4.6 Attuazione dei processi legati alla composizione delle controversie e al deposito di memorie o di osservazioni
I processi legati alla composizione delle controversie e al deposito di memorie o di osservazioni descritti sopra saranno attuati in seno all’Amministrazione federale conformemente all’attribuzione delle competenze in vigore. La composizione dei comitati misti resterà invariata. I dipartimenti interessati, a seconda dell’accordo in questione, e il DFAE saranno responsabili della definizione della posizione della Svizzera e rappresenteranno quest’ultima nel quadro del procedimento arbitrale e del deposito di memorie e di osservazioni davanti alla CGUE. Il DFGP sarà strettamente coinvolto e avrà il compito di garantire la coerenza con il diritto interno e di assicurare assicurerà l’accompagnamento giuridico ai dipartimenti competenti nell'elaborazione degli aspetti giuridici delle osservazioni alla CGUE. I diversi uffici coinvolti decidono in un momento successivo, tenendo conto delle rispettive competenze, chi si assume la responsabilità principale per la formulazione e l’inoltro di queste prese di posizione. Il DEFR (SECO) viene interpellato dagli uffici interessati quando si tratta di questioni riguardanti gli aiuti di Stato. I Cantoni saranno regolarmente informati e ampiamente coinvolti nei procedimenti di composizione delle controversie e al momento del deposito di memorie o di osservazioni nel contesto di eventuali procedimenti pregiudiziali, se dovessero essere interessati ambiti di loro competenza (v. n. 2.1.7.2).
2.1.5.5 Altre disposizioni
2.1.5.5.1 Contributo finanziario
Grazie agli accordi relativi al mercato interno la Svizzera può partecipare a varie agenzie, sistemi di informazione e altre attività dell’UE. È dunque logico che contribuisca al loro finanziamento.
La partecipazione finanziaria consiste in un contributo operativo e dei diritti di partecipazione (art. 13 PI-ATA). Le modalità di versamento sono precisate in un allegato (Allegato riguardante l’applicazione dell’art. 13 del protocollo [ACF-PI-ATA]). Gli importi pertinenti sono calcolati ogni anno sulla base di una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera e dell’UE (art. 13 par. 3–7 PI-ATA). Se la Svizzera partecipa soltanto ad alcune attività di un’agenzia, il contributo operativo può essere adeguato di conseguenza. In un caso simile è necessario specificare a quale parte del budget dell’agenzia contribuisce la Svizzera (art. 13