Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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diritto federale connesse a questo recepimento. In ogni caso la Confederazione rafforzerà la cooperazione con i Cantoni e la garantirà sul piano istituzionale come ha già fatto in precedenza nel caso dell’associazione a Schengen e a Dublino (v. n. 2.1.7.2).
Le novità in materia di composizione
delle controversie, incluse le possibili misure di compensazione, non hanno alcuna incidenza sull’esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum.
2.1.7.7 Altre ripercussioni: il ruolo del Parlamento
2.1.7.7.1 Considerazioni generali
Come menzionato al numero 2.1.7.2 per quanto riguarda i Cantoni, i processi legati al recepimento dinamico e in particolare l’introduzione di uno strumento che permette alla Svizzera di promuovere maggiormente i propri interessi nel quadro dell’iter legislativo dell’UE (decision shaping) offrono l’opportunità di prendere in considerazione anche le modalità di coinvolgimento del Parlamento.
Una maggiore implicazione del Parlamento nella politica europea è stata oggetto di varie mozioni e postulati trasmessi al Consiglio federale (v. n. 1.5). La mozione 10.3005 della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati chiedeva misure che consentissero di informare rapidamente il Parlamento in merito ai progetti di atti giuridici europei importanti. In relazione al progetto di accordo quadro istituzionale, il postulato 18.3059 Nussbaumer incaricava il Consiglio federale di pubblicare un rapporto sulle possibilità di ampliare la partecipazione e il diritto di informazione del Parlamento sugli affari europei. La mozione 19.3170 Lombardi/Rieder chiedeva di aggiungere all’accordo quadro una base giuridica che chiarisse le competenze del Parlamento nel recepimento dinamico del diritto. Nonostante la fine dei negoziati sul progetto di accordo quadro istituzionale, il tema di questi interventi parlamentari è rimasto pertinente.
I processi che si applicano per il recepimento dinamico e, in particolare, per il decision shaping della Svizzera sono descritti al numero 2.1.5.2. Ora che conosce il risultato dei negoziati sugli elementi istituzionali il Consiglio federale può proporre una serie di misure concrete per rafforzare l’informazione e il coinvolgimento del Parlamento e rispondere in tal modo ai tre interventi parlamentari summenzionati.
2.1.7.7.2 Possibilità di partecipazione del Parlamento nel quadro del recepimento dinamico
Come illustrato al numero 2.1.5.2.1, nel quadro del decision shaping la Svizzera può partecipare ai lavori legislativi dell’UE di competenza della Commissione europea. In concreto questa partecipazione consiste nel coinvolgimento della Svizzera nell’elaborazione delle proposte di atti giuridici della Commissione, nella consultazione di esperti svizzeri allo stesso titolo degli esperti degli Stati membri dell’Unione, oltre che nello scambio di pareri tra la Svizzera e l’UE in seno al comitato misto. Le scadenze per prendere posizione o reagire a proposte legislative dell’UE in questo ambito sono difficilmente prevedibili e potrebbero variare notevolmente (da pochi giorni ad alcuni mesi). Al di là del decision shaping, attraverso contatti diretti con gli Stati