Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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cui il tribunale arbitrale sottoponesse una questione alla CGUE non si applica nel quadro della procedura riguardante l’effetto sospensivo e ciò esclude, di fatto, che il tribunale arbitrale possa rivolgersi alla CGUE in questo ambito (art. III.10 par. 5 ApTA- PI-ATA). I criteri su cui deve basarsi la decisione del tribunale arbitrale sono i seguenti: (i) un esame prima facie, da parte del tribunale arbitrale, degli argomenti della Parte che chiede la sospensione, (ii) un esame teso a determinare se la Parte che chiede la sospensione subirebbe un danno grave e irreparabile senza quest’ultima e (iii) un esame volto a chiarire se il danno subito dalla Parte in questione prevalga sull’interesse all’effettiva, immediata applicazione delle misure di compensazione (art. III.10 par. 4 ApTA-PI-ATA). Si tratta di criteri abituali quando un organo giurisdizionale verifica se devono o no essere prese misure provvisorie. Nel prendere in esame questi criteri il tribunale arbitrale deve tenere conto non solo degli interessi della Svizzera e dell’UE in quanto tali, ma anche di quelli dei singoli e degli operatori economici interessati (art. III.10 par. 8 ApTA-PI-ATA).
La procedura descritta permette alla Parte oggetto delle misure di compensazione di rivolgersi al tribunale arbitrale per ottenere una decisione di quest’ultimo in merito alla sospensione, prima dell’entrata in vigore di tali misure. Occorre anche notare che la richiesta di sospensione può essere inoltrata in qualsiasi fase del procedimento arbitrale (art. III.10 par. 1 ApTA-PI-ATA).
Il tribunale arbitrale deve emanare la sua decisione finale sulla proporzionalità delle misure di compensazione entro sei mesi dalla notifica delle misure (art. III.8 par. 4 ApTA-PI-ATA). Questo termine potrebbe essere sospeso nel caso in cui il tribunale arbitrale si rivolgesse alla CGUE (art. III.9 par. 2 cpv. 2 ApTA-PI-ATA). Tuttavia, è improbabile che il tribunale arbitrale lo faccia perché non sarebbe implicata alcuna nozione di diritto dell’UE: la questione della proporzionalità delle misure di compensazione non è propria del diritto dell’UE ma rientra nell’ambito del diritto internazionale. Secondo il diritto internazionale, per proporzionalità si intende un uso razionale e ragionevole dei mezzi a disposizione per raggiungere un obiettivo ammissibile, senza violare indebitamente i diritti dell’individuo o di un altro Stato. Proporzionale deve dunque essere principalmente il rapporto tra i mezzi utilizzati e il fine di una misura. Poiché l’obiettivo delle misure di compensazione nel meccanismo previsto dagli accordi è ristabilire un nuovo equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle Parti nel contesto della loro partecipazione al mercato interno, misure di compensazione proporzionali devono inserirsi in questa logica economica di partecipazione al mercato interno.
2.1.5.4.4 Cooperazione tra giurisdizioni
Al fine di promuovere un’interpretazione uniforme del diritto nel contesto degli accordi relativi al mercato interno, il Tribunale federale e la CGUE instaurano un dialogo concordando le modalità di svolgimento di quest’ultimo (art. 12 par. 1 PI-ATA).
Il dialogo prevede un formato «da pari a pari», senza alcun rapporto gerarchico tra il Tribunale federale e la CGUE. In particolare, il Tribunale federale non ha né l’obbligo né il diritto di sottoporre questioni pregiudiziali sull’interpretazione del diritto dell’UE alla CGUE (contrariamente agli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione).