Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 86Fedlex · Rapporto esplicativo

par. 6 PI-ATA e art. 1 ACF-PI-ATA). Ogni tre anni, il comitato misto rivede le condizioni di partecipazione, in particolare gli eventuali contributi parziali al budget delle agenzie, per garantire che corrispondano all’effettiva partecipazione della Svizzera (art. 13 par. 12 PI-ATA). Conformemente a quanto richiesto dalla Svizzera, non vengono modificati gli accordi specifici già in vigore che prevedono contributi finanziari svizzeri ad agenzie, sistemi di informazione e altre attività dell’UE (art. 4 ACF-PI- ATA).

2.1.5.5.2 Riferimenti ai territori e ai cittadini nonché disposizioni sull’entrata in vigore, l’attuazione e i destinatari negli atti giuridici dell’UE

Poiché gli atti giuridici dell’UE non sono redatti in modo da includere la Svizzera, nel contesto bilaterale Svizzera-UE devono essere letti utilizzando alcuni accorgimenti standardizzati. I riferimenti al territorio dell’UE, del mercato comune e del mercato interno nonché ai cittadini degli Stati membri dell’UE si intendono come riferimenti al territorio o ai cittadini della Svizzera (art. 14 e 15 PI-ATA). Analogamente, le disposizioni concernenti l’entrata in vigore e l’attuazione degli atti giuridici dell’UE non sono applicabili nel quadro degli accordi relativi al mercato interno; dato che queste questioni sono trattate in maniera specifica nelle disposizioni sul recepimento dinamico (art. 5 par. 8 e art. 6 par. 5 PI-ATA). Soluzioni particolari possono essere concordate tra le Parti in seno al comitato misto (art. 16 PI-ATA). Allo stesso modo le disposizioni degli atti giuridici dell’UE che indicano esplicitamente che gli Stati membri dell’Unione sono i destinatari degli atti giuridici in questione non si applicano nel contesto bilaterale Svizzera-UE (art. 17 PI-ATA).

2.1.5.6 Disposizioni finali

Le disposizioni istituzionali sono completate dalle disposizioni abituali sull’attuazione, la modifica e la denuncia (art. 18 e 20 PI-ATA). In particolare, i protocolli istituzionali degli accordi relativi al mercato interno esistenti non possono essere denunciati separatamente dai rispettivi accordi.

Le disposizioni che fissano l’entrata in vigore sono state negoziate in maniera trasversale dal gruppo negoziale «Disposizioni istituzionali e altre questioni» per tutti gli strumenti del pacchetto Svizzera-UE. In particolare, occorre distinguere due parti del pacchetto: una relativa alla stabilizzazione e una concernente lo sviluppo. La parte relativa alla stabilizzazione comprende gli strumenti connessi agli accordi relativi al mercato interno esistenti (protocolli di modifica, protocolli istituzionali e protocolli sugli aiuti di Stato), l’Accordo sul contributo, l’Accordo sui programmi UE e l’Accordo EUSPA. La parte relativa allo sviluppo comprende l’Accordo sull’energia, il Protocollo sulla sicurezza alimentare e l’Accordo sulla sanità. Gli strumenti che rientrano nella parte relativa alla stabilizzazione sono connessi tra di loro e devono entrare in vigore tutti nello stesso momento (art. 19 PI-ATA). Basta che uno di essi non possa entrare in vigore per far sì che nessuno entri in vigore. Gli strumenti della parte relativa allo sviluppo non sono invece legati. Ciascuno può dunque entrare in vigore in maniera indipendente dagli altri, a condizione che gli strumenti relativi alla parte concernente la stabilizzazione possano entrare in vigore (art. 50 Accordo sull’energia, art. 33 Protocollo sulla sicurezza alimentare e art. 26 Accordo sulla sanità). La parte relativa