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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine
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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
2. Ordinanza del 20 settembre 200211 sui documenti d’identità
Art. 28 lett. l
ISA serve in particolare per:
l. verificare l’identità secondo l’articolo 17 della legge del 20 dicembre 202412 sull’Id-e (LIdE) per l’emissione di un Id-e;
Allegato 1
L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
3. Ordinanza del 19 ottobre 201613 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione
Art. 11 cpv. 5
5Nelle voci dell’allegato contrassegnate con due asterischi possono essere trattati soltanto dati di persone secondo l’articolo 8 e tali dati possono essere comunicati soltanto a sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale centrale.
Art. 19 cpv. 1 e 3
1Per verificare l’identità del richiedente, l’emittente di uno strumento di identificazione può esigere l’esibizione del passaporto, della carta d’identità svizzera, dell’Id-e secondo la legge del 20 dicembre 202414 sull’Id-e (LIdE) o di un documento d’identità riconosciuto per l’ingresso in Svizzera.
3I dati utilizzati per l’identificazione sono salvati insieme a quelli relativi allo strumento di identificazione. Se i requisiti in materia di sicurezza concernenti lo strumento di identificazione interessato lo esigono, può essere salvata anche una copia dei documenti d’identità utilizzati per l’identificazione oppure il pacchetto di dati trasmesso all’atto della presentazione di un Id-e.
Allegato
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
11RS 143.11
12RS …
13 RS 172.010.59
14 RS …