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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine
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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 35 Formati, standard e protocolli vincolanti
1Il DFGP può prevedere che in particolare i partecipanti all’infrastruttura di fiducia o i fornitori di applicazioni di cui all’articolo 18 capoversi 4 e 5 LIdE siano obbligati a rispettare i formati, gli standard e i protocolli di cui all’articolo 33.
2Consulta le cerchie interessate prima di dichiarare vincolanti i formati, gli standard e i protocolli.
3Stabilisce da quando i formati, gli standard o i protocolli vincolanti devono essere rispettati. Prevede un termine transitorio di almeno tre mesi.
Art. 36 Menzione del mancato rispetto di formati, standard e protocolli nel
registro di fiducia
1Se apprende che gli emittenti e i verificatori non rispettano i formati, gli standard o i protocolli vincolanti, l’UFG può eseguire una procedura di verifica secondo l’articolo 17 capoverso 3.
2Se constata che i formati, gli standard o i protocolli vincolanti non sono rispettati, iscrive nel registro di fiducia una menzione per analogia con l’articolo 18.
Capitolo 6: Emolumenti
Art. 37 Emolumenti concernenti i registri
1 l
L’emolumento per l’iscrizione nel registro di base ammonta a 150 franchi.
2L’emolumento per la verifica della richiesta di iscrizione o di aggiornamento dei dati nel registro di fiducia ammonta a 350 franchi.
Art. 38 Emolumenti per la verifica dell’identità in presenza
1Per la verifica dell’identità in presenza, i Cantoni possono riscuotere al massimo i seguenti emolumenti:
a. 29 franchi per la verifica dell’identità ai fini dell’emissione di un Id-e;
b. 15 franchi per la verifica dell’identità ai fini dell’emissione di un Id-e, se nel contempo sono rilasciati una carta d’identità, un passaporto o entrambi i documenti.
2Le rappresentanze consolari possono riscuotere un emolumento massimo di 28 franchi per la verifica dell’identità in presenza secondo l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 ottobre 20155 sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri.