Progetto

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 35 Formati, standard e protocolli vincolanti

1Il DFGP può prevedere che in particolare i partecipanti all’infrastruttura di fiducia o i fornitori di applicazioni di cui all’articolo 18 capoversi 4 e 5 LIdE siano obbligati a rispettare i formati, gli standard e i protocolli di cui all’articolo 33.

2Consulta le cerchie interessate prima di dichiarare vincolanti i formati, gli standard e i protocolli.

3Stabilisce da quando i formati, gli standard o i protocolli vincolanti devono essere rispettati. Prevede un termine transitorio di almeno tre mesi.

Art. 36 Menzione del mancato rispetto di formati, standard e protocolli nel

registro di fiducia

1Se apprende che gli emittenti e i verificatori non rispettano i formati, gli standard o i protocolli vincolanti, l’UFG può eseguire una procedura di verifica secondo l’articolo 17 capoverso 3.

2Se constata che i formati, gli standard o i protocolli vincolanti non sono rispettati, iscrive nel registro di fiducia una menzione per analogia con l’articolo 18.

Capitolo 6: Emolumenti

Art. 37 Emolumenti concernenti i registri

1 l

L’emolumento per l’iscrizione nel registro di base ammonta a 150 franchi.

2L’emolumento per la verifica della richiesta di iscrizione o di aggiornamento dei dati nel registro di fiducia ammonta a 350 franchi.

Art. 38 Emolumenti per la verifica dell’identità in presenza

1Per la verifica dell’identità in presenza, i Cantoni possono riscuotere al massimo i seguenti emolumenti:

a. 29 franchi per la verifica dell’identità ai fini dell’emissione di un Id-e;

b. 15 franchi per la verifica dell’identità ai fini dell’emissione di un Id-e, se nel contempo sono rilasciati una carta d’identità, un passaporto o entrambi i documenti.

2Le rappresentanze consolari possono riscuotere un emolumento massimo di 28 franchi per la verifica dell’identità in presenza secondo l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 ottobre 20155 sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri.

5 RS 191.11