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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine
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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
2Devono essere rilevati i seguenti dati dell’utente:
a. in base al mezzo d’identificazione:
3. il tipo e il numero del mezzo d’identificazione, nonché il Paese o l’organizzazione di emissione,
4Il FST o, se del caso, il rivenditore deve allestire o far allestire una copia elettronica ben leggibile del documento originale presentato (cpv. 1 lett. a–c). In caso di identificazione con un Id-e (cpv. 1 lett. d), il FST o il rivenditore registra soltanto i dati di cui al capoverso 2, la fotografia nonché i dati necessari alla verifica dell’autenticità e dell’integrità, come una firma elettronica (art. 5 cpv. 2 LIdE).
5Il rivenditore trasmette al FST entro tre giorni dal rilevamento i dati raccolti di cui ai capoversi 2, 3 e 4.
8. Ordinanza del 29 agosto 201223 sulle poste
Art. 35e cpv. 2 lett. c e cpv. 3
2L’identificazione può essere fatta nei modi seguenti:
c. esibizione dell’Id-e secondo l’articolo 13 della legge del 20 dicembre 202424 sull’Id-e (LIdE) o dell’Id-e straniero riconosciuto secondo l’articolo 32 LIdE.
3Abrogato
9. Ordinanza del 9 marzo 200725 sui servizi di telecomunicazione
Art. 41 cpv. 5 lett. b
b. esigono, in caso di dubbio, che venga prodotto un Id-e secondo la legge del 20 dicembre 202426 sull’Id-e (LIdE), un passaporto o una carta d’identità validi o un altro documento di viaggio riconosciuto per entrare in Svizzera.
10. Ordinanza del 6 ottobre 199727 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni
Art. 4 cpv. 1ter, frase introduttiva e lett. a.
1ter
Per verificare il nome, l’indirizzo e l’esistenza giuridica del richiedente, l’UFCOM può richiedere in particolare:
23RS 783.01
24RS …
25 RS 784.101.1
26RS …