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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine

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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»

2Devono essere rilevati i seguenti dati dell’utente:

a. in base al mezzo d’identificazione:

3. il tipo e il numero del mezzo d’identificazione, nonché il Paese o l’organizzazione di emissione,

4Il FST o, se del caso, il rivenditore deve allestire o far allestire una copia elettronica ben leggibile del documento originale presentato (cpv. 1 lett. a–c). In caso di identificazione con un Id-e (cpv. 1 lett. d), il FST o il rivenditore registra soltanto i dati di cui al capoverso 2, la fotografia nonché i dati necessari alla verifica dell’autenticità e dell’integrità, come una firma elettronica (art. 5 cpv. 2 LIdE).

5Il rivenditore trasmette al FST entro tre giorni dal rilevamento i dati raccolti di cui ai capoversi 2, 3 e 4.

8. Ordinanza del 29 agosto 201223 sulle poste

Art. 35e cpv. 2 lett. c e cpv. 3

2L’identificazione può essere fatta nei modi seguenti:

c. esibizione dell’Id-e secondo l’articolo 13 della legge del 20 dicembre 202424 sull’Id-e (LIdE) o dell’Id-e straniero riconosciuto secondo l’articolo 32 LIdE.

3Abrogato

9. Ordinanza del 9 marzo 200725 sui servizi di telecomunicazione

Art. 41 cpv. 5 lett. b

b. esigono, in caso di dubbio, che venga prodotto un Id-e secondo la legge del 20 dicembre 202426 sull’Id-e (LIdE), un passaporto o una carta d’identità validi o un altro documento di viaggio riconosciuto per entrare in Svizzera.

10. Ordinanza del 6 ottobre 199727 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Art. 4 cpv. 1ter, frase introduttiva e lett. a.

1ter

Per verificare il nome, l’indirizzo e l’esistenza giuridica del richiedente, l’UFCOM può richiedere in particolare:

23RS 783.01

24RS …

25 RS 784.101.1

26RS …

27 RS 784.104