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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine
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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
4. Ordinanza del 19 ottobre 202215 sul casellario giudiziale
Art. 52 cpv. 2
2La prova dell’identità di cui all’articolo 54 capoverso 3 LCaGi deve essere fornita per mezzo di passaporto, carta d’identità o carta di soggiorno per stranieri. Nella procedura di richiesta in linea si accetta anche l’Id-e secondo la legge del 20 dicembre 202416 sull’Id-e (LIdE) o la copia di un documento d’identità.
Allegato 8
L’allegato 8 è sostituito dalla versione qui annessa.
5. Ordinanza del 27 ottobre 197617 sull’ammissione alla circolazione
Art. 11 Presentazione della domanda
3Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d’identità valido con fotografia. Se l’identità è provata mediante l’Id-e secondo la legge del 20 dicembre 202418 sull’Id-e, il richiedente non è tenuto a presentarsi personalmente. Sono riconosciuti come documenti d’identità in particolare:
abis. l’Id-e emesso dall’Ufficio federale di polizia;
15 RS 331
16 RS …
17 RS 741.51
18 RS