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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine
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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
sti della salute può anche essere effettuata mediante il servizio di autenticazione di cui all’articolo 11 capoverso 3bisdella legge federale del 17 marzo 202335 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCa);
Art. 16
La comunità di riferimento deve ottenere il consenso del paziente per la gestione di una cartella informatizzata. Il consenso deve essere:
a. firmato dal paziente di propria mano oppure mediante firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 201636 sulla firma elettronica;
b. confermato dal paziente mediante uno strumento d’identificazione rilasciato da un emittente certificato secondo l’articolo 31 o da un Cantone; oppure
c. confermato dal paziente se è autenticato mediante il servizio di autenticazione di cui all’articolo 11 capoverso 3bisLMeCa37.
Art. 17 cpv. 1 lett. c
1Le comunità di riferimento devono:
c. garantire che i pazienti o i loro rappresentanti accedano alla cartella informatizzata utilizzando uno strumento d’identificazione rilasciato da un emittente certificato secondo l’articolo 31 o da un Cantone. L’autenticazione dei pazienti può anche essere effettuata mediante il servizio di autenticazione di cui all’articolo 11 capoverso 3bisLMeCa38;
Art. 24 cpv. 1 secondo periodo
1… A questo scopo il richiedente deve esibire un documento d’identità secondo la legge del 22 giugno 200139 sui documenti d’identità, una carta di soggiorno secondo gli articoli 41–41b della legge federale del 16 dicembre 200540 sugli stranieri e la loro integrazione o un Id-e secondo la legge del 20 dicembre 202441 sull’Id-e oppure inviare per via elettronica una domanda corredata di firma elettronica qualificata secondo la legge federale del 18 marzo 201642 sulla firma elettronica.
Art. 27a Strumenti d’identificazione rilasciati dai Cantoni
1Gli strumenti d’identificazione rilasciati dai Cantoni devono soddisfare i requisiti degli articoli 23–27 e le precisazioni secondo l’articolo 31 capoversi 2 e 3.
35 RS 172.019
36RS 943.03
37 RS 172.019
38 RS 172.019
39 RS 143.1
40 RS 142.20
41 RS …
42 RS 943.03