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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine
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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Dati iscritti all’atto della registrazione
1All’atto della registrazione l’emittente o il verificatore iscrive i seguenti dati:
a. se è una persona fisica: nomi e cognomi;
b. se è una persona giuridica o una società di persone: ditta, sede e numero d’identificazione delle imprese (IDI);
c. indirizzo;
d. indirizzo di posta elettronica;
e. numero di telefono;
f. informazioni di pagamento.
2I dati non sono salvati né nel registro di base né nel registro di fiducia e non sono pubblicamente accessibili.
Sezione 2: Registro di base
Art. 4 Contenuto
1Il registro di base contiene i seguenti dati:
a. le chiavi crittografiche pubbliche;
b. le informazioni sui mezzi di autenticazione elettronici che sono stati revocati;
c. gli identificativi.
2Gli identificativi vengono generati automaticamente all’atto dell’iscrizione.
3L’UFG assicura l’accesso tramite un’interfaccia pubblica.
Art. 5 Modifica e cancellazione dei dati da parte dell’emittente o del
verificatore
Un emittente o un verificatore che intende modificare o cancellare i suoi dati nel registro di base, deve dimostrare di esservi autorizzato.
Art. 6 Cancellazione dei dati non necessari
1Se constata che l’emittente o il verificatore iscrive nel registro di base dati non necessari per gli scopi di cui all’articolo 2 capoverso 1 LIdE, l’UFG incarica l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) di cancellare tali dati o l’intera iscrizione.
1Informa dapprima l’emittente o il verificatore purché ciò sia possibile con un onere adeguato.
3I dati personali registrati e sottoposti ad analisi in occasione di una consultazione del registro di base per una delle finalità di cui all’articolo 57l lettera b numeri 1–3 della