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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine

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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»

4L’UFG informa l’UFIT se un mezzo di autenticazione elettronico può essere verificato mediante l’applicazione di cui all’articolo 9 LIdE. L’UFIT adotta i provvedimenti necessari per adeguare l’applicazione.

Sezione 5: Utilizzo inappropriato dell’infrastruttura di fiducia e dei mezzi di autenticazione elettronici

Art. 17 Procedura di verifica

1Se viene a conoscenza di un utilizzo inappropriato dell’infrastruttura di fiducia o di un mezzo di autenticazione elettronico, l’UFG esegue una procedura di verifica.

2Sussiste un utilizzo inappropriato in particolare se una delle seguenti condizioni è adempiuta:

a. l’emittente o il verificatore non utilizza il suo nome ufficiale;

b. il mezzo di autenticazione elettronico ha un contenuto illecito o serve a uno scopo illecito;

c. il mezzo di autenticazione elettronico contiene dati degni di particolare protezione e il titolare non ne è stato informato per scritto;

d. i principi della protezione dei dati non sono rispettati, in particolare se:

1. i dati sono trattati in modo inadeguato,

2. lo scopo della raccolta dei dati non è definito e non è riconoscibile per la persona interessata,

3. i dati non sono distrutti né anonimizzati non appena cessano di essere necessari per lo scopo del trattamento.

3Per eseguire la procedura di verifica, l’UFG può in particolare:

a. utilizzare i dati iscritti secondo l’articolo 3 capoverso 1;

b. chiedere all’UFIT informazioni tecniche sui dati pertinenti;

c. effettuare una ricerca sull’origine del mezzo di autenticazione elettronico;

d. chiedere al titolare, all’emittente o al verificatore di un mezzo di autenticazione elettronico informazioni su una transazione.

4In caso di sospetto di grave violazione della protezione dei dati, l’UFG informa l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o il servizio cantonale competente.

Art. 18 Menzione dell’utilizzo inappropriato

1Se l’UFG constata che sussiste un sospetto di utilizzo inappropriato, l’UFIT iscrive una menzione nel registro di fiducia. La menzione contiene il motivo dell’iscrizione.

2L’UFG stabilisce per quanto tempo la menzione debba essere visibile nel registro di fiducia. Informa l’emittente o il verificatore interessato purché ciò sia possibile con un onere adeguato.