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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine
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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
a. IDI;
b. dati di contatto della persona giuridica;
c. dati di contatto della persona responsabile dell’identificativo; e
d. in caso di assenza di un’iscrizione nel registro svizzero di commercio, giustificativi come una copia del contratto di società o lo statuto, un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o un documento equivalente.
Art. 10 Verifica della richiesta
1L’UFG verifica se la richiesta è completa e se le informazioni sono corrette.
2In tal caso, trasmette all’UFIT il risultato della verifica. L’UFIT iscrive le informazioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 nel registro di fiducia.
3Se la richiesta è incompleta o erronea, l’UFG accorda al richiedente un termine di 30 giorni per rettificare o completare la richiesta.
Art. 11 Aggiornamento
1L’emittente o il verificatore deve segnalare all’UFG ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettere b-d.
2Qualora l’ultima modifica dell’iscrizione risalga a più di cinque anni prima, l’UFG chiede all’emittente o al verificatore se le sue informazioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettere b-d sono ancora attuali.
3Se vi è motivo di ritenere che le informazioni non sono più attuali, ingiunge all’emittente o al verificatore di aggiornarle entro 30 giorni o di dimostrare che non è necessario alcun aggiornamento.
4Verifica i dati o i giustificativi forniti e trasmette all’UFIT le informazioni da aggiornare. Quest’ultimo effettua l’aggiornamento nel registro di fiducia.
5Se l’emittente o il verificatore non dà seguito all’ingiunzione dell’UFG di cui al capoverso 3, l’UFG incarica l’UFIT di cancellare l’iscrizione.
6I termini di conservazione dei dati originali o dei dati cancellati sono retti dall’articolo 7 capoverso 1. Tali dati non sono pubblicamente accessibili.
Art. 12 Cancellazione su richiesta dell’emittente o del verificatore
1Se vuole che i suoi dati siano cancellati dal registro di fiducia, l’emittente o il verificatore deve fornire una prova tecnica che l’identificativo gli appartiene.
2L’UFG incarica l’UFIT di cancellare l’identificativo, se la condizione di cui al capoverso 1 è adempiuta.
3I termini di conservazione dei dati cancellati sono retti dall’articolo 7 capoverso 1. Tali dati non sono pubblicamente accessibili.