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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine
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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 13 Iscrizione di altri dati da parte delle autorità
Un’autorità o un altro servizio che adempie compiti pubblici può chiedere all’UFG di indicare nel registro di fiducia che un emittente o un verificatore può emettere o verificare un determinato tipo di mezzo di autenticazione elettronico.
Sezione 4: Applicazioni digitali
Art. 14 Requisiti dell’applicazione per la conservazione e la presentazione di
mezzi di autenticazione elettronici
1L’UFIT assicura che l’applicazione digitale possa essere installata su un dispositivo con un sistema operativo che:
a. sia ampiamente diffuso;
b. sia supportato dal fornitore del sistema; e
c. continui a ricevere aggiornamenti di sicurezza.
2L’applicazione deve avvisare l’utente se:
a. l’emittente di un mezzo di autenticazione elettronico non è iscritto nel registro di base o nel registro di fiducia;
b. il verificatore di un mezzo di autenticazione elettronico non è iscritto nel registro di base o nel registro di fiducia e non utilizza l’applicazione di cui all’articolo 9 LIdE per la verifica del mezzo di autenticazione elettronico.
Art. 15 Sistema per le copie di sicurezza
1Il sistema informatico di cui all’articolo 8 capoverso 2 LIdE è messo a disposizione degli utenti.
2Le copie di sicurezza sono distrutte tre anni dopo l’ultimo accesso.
Art. 16 Verifica di altri mezzi di autenticazione elettronici mediante
l’applicazione di cui all’articolo 9 LIdE
1Un’autorità o un altro servizio che adempie compiti pubblici, o un emittente privato deve fare richiesta all’UFG se vuole che il suo mezzo di autenticazione elettronico sia verificato mediante l’applicazione di cui all’articolo 9 LIdE.
2L’UFG approva la richiesta se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. il richiedente è iscritto nel registro di fiducia;
b. il mezzo di autenticazione elettronico è conforme ai formati, agli standard e ai protocolli vincolanti.
3Se è un emittente privato, il richiedente deve dimostrare che il suo mezzo di autenticazione elettronico è ampiamente diffuso e che la verifica del suo mezzo di autenticazione elettronico mediante l’applicazione di cui all’articolo 9 LIdE non contrasta alcun interesse pubblico